Articolo 697 del Codice della navigazione
Articolo 696Articolo 698
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21 aprile 1942
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21 ottobre 2005
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29 maggio 2006
Art. 697.
(( (Aeroporti aperti al traffico civile).)) ((Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione d'idoneita' al servizio da parte dell'ENAC:
a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici territoriali;
b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;
c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.))
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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