Articolo 1179 del Codice della navigazione
Articolo 1178Articolo 1180
Versione
21 aprile 1942
>
Versione
15 gennaio 2000
Art. 1179.
(Assunzione irregolare di minori).

L'armatore o il comandante della nave o del galleggiate, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi di macchina una persona minore degli anni diciotto, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila. ((59)) ((Alla stessa sanzione)) soggiace l'esercente o il comandante dell'aeromobile, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi tecnici di bordo una persona minore degli anni diciotto.

------------ AGGIORNAMENTO (59)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 , ha disposto (con l'art. 12, comma 2, lettera a)) che "nel primo comma le parole "con l'ammenda da lire centomila a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni"."
Entrata in vigore il 15 gennaio 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente