Articolo 1294 del Codice della navigazione
Articolo 1293Articolo 1295
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21 aprile 1942
Art. 1294.
(Servizi soggetti ad autorizzazione).

Coloro che esercitano servizi di trasporto o di rimorchio per conto di terzi ovvero servizi di traino con mezzi non meccanici in navigazione interna devono presentare all'ispettorato compartimentale, entro un anno dall'entrata in vigore del codice, domanda di autorizzazione corredata dei documenti stabiliti dal regolamento.

L'ispettorato compartimentale puo' rilasciare al richiedente un' autorizzazione provvisoria per la prosecuzione del servizio.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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