Articolo 1243 del Codice della navigazione
Articolo 1229Articolo 1252
Versione
21 aprile 1942
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Versione
16 luglio 1970
Art. 1243.
(Dichiarazione di opposizione e d' impugnazione).

Le dichiarazioni di opposizione e di impugnazione nei procedimenti di competenza dei comandanti di porto sono ricevute dal cancelliere dell'ufficio di porto che ha emesso il provvedimento impugnato.

Le parti private, quando hanno diritto alla notificazione, possono, dopo avvenuta la notificazione, fare la dichiarazione nella forma e nei termini stabiliti dal codice di procedura penale , anche davanti il cancelliere dell'ufficio di porto o del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo e' diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero avanti l'autorita' consolare all'estero.
L'ufficiale che riceve l'atto lo trasmette immediatamente al cancelliere dell'ufficio di porto che ha emesso il provvedimento impugnato.
((19)) ------------ AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 9 luglio 1970 n. 121 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1238 , 1242 , 1243 , 1246 e 1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 ."
Entrata in vigore il 16 luglio 1970
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