Articolo 132 del Codice della navigazione
Articolo 130Articolo 133
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21 aprile 1942
Art. 132.
(Matricole, registri e documenti di lavoro del personale).

Il personale navigante e' iscritto in matricole, ed e' munito di un libretto di navigazione.

Il personale addetto ai servizi dei porti e' iscritto in registri ed e' munito di un libretto di ricognizione.

Le matricole e i registri sono tenuti dagli uffici di porto.

Le forme e gli effetti dei documenti di lavoro indicati nel primo e secondo comma sono stabiliti dal regolamento.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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