Articolo 165 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 165.
(Visite ed ispezioni).

Sull'osservanza delle prescrizioni indicate nell'articolo precedente vigilano nel Regno le autorita' marittime e quelle preposte all'esercizio della navigazione interna, e all'estero le autorita' consolari. Dette autorita' provvedono che siano eseguite, a spese dell'armatore, le ispezioni e le visite ordinarie prescritte, nonche' ispezioni e visite straordinarie quando lo ritengano opportuno o quando si siano verificate avarie, le quali possano menomare la navigabilita' della nave o il funzionamento dei suoi organi.

Le autorita' marittime e quelle consolari devono inoltre disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne vengano richieste dalle associazioni sindacali interessate. Possono altresi' disporre ispezioni e visite straordinarie quando ne siano richieste da almeno un terzo dell'equipaggio. In entrambi i casi, ove le richieste risultino ingiustificate, le spese relative sono a carico dei richiedenti.


Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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