Articolo 313 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 313.
(Responsabilita' del comandante in caso di pilotaggio).

In caso di pilotaggio, il comandante e' responsabile dei danni causati alla nave da errata manovra, se non provi che l'errore e' derivato da inesatte indicazioni o informazioni fornite dal pilota.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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