Articolo 1233 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 1233.
(Omessa assicurazione di dipendenti).

L'esercente dell'aeromobile, che omette di contrarre a favore dei propri dipendenti l'assicurazione prevista nell'articolo 935 o che non mantiene in vigore il relativo contratto, e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda fino a lire diecimila.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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