Articolo 50 del Codice della navigazione
Articolo 49Articolo 51
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21 aprile 1942
Art. 50.
(Disciplina dell'uso di beni demaniali).

Salve le disposizioni relative a speciali gestioni di apparecchi meccanici di carico e scarico e di magazzini di proprieta' dello Stato, nelle localita' dove sia riconosciuto opportuno, il capo di compartimento regola la destinazione e l'uso di aree e di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci o materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali, e ne determina i canoni relativi.

Le autorizzazioni sono rilasciate dal comandante del porto che ne fissa la durata.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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