Articolo 638 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 638.
(Ripartizione del residuo).

Fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 625, sul residuo della somma depositata sono ammessi a concorrere i creditori che abbiano presentata la loro domanda fuori del termine fissato nella sentenza di apertura.

Alla ripartizione del residuo si procede a norma dell'articolo precedente, ma lo stato di riparto e' impugnabile anche per motivi attinenti all'esistenza del credito.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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