Articolo 420 del Codice della navigazione
Articolo 419Articolo 421
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21 aprile 1942
Art. 420.
(Forma del contratto).

Il contratto di trasporto di cose deve essere provato per iscritto, tranne che il trasporto debba effettuarsi su navi minori, di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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