Articolo 889 del Codice della navigazione
Articolo 888Articolo 884
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21 aprile 1942
Art. 889.
(Doveri del comandante prima della partenza).

Prima della partenza, il comandante deve di persona accertarsi che l'aeromobile sia ideneo al viaggio da intraprendere, convenientemente attrezzato ed equipaggiato. Deve altresi' accertarsi che il carico sia ben disposto e centrato, e che le condizioni atmosferiche consentano una sicura navigazione.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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