Articolo 301 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 301.
(Riduzione delle razioni di viveri).

Se alla deficienza delle provviste alimentari di bordo non e' possibile sopperire a norma dell'articolo precedente, il comandante deve ridurre in misura adeguata le razioni di viveri dovute all'equipaggio e ai passeggeri, in rapporto alle normali previsioni di un possibile rifornimento.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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