Articolo 127 del Codice della navigazione
Articolo 125Articolo 128
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21 aprile 1942
Art. 127.
(Assunzione all'estero).

All'assunzione di personale per la formazione o per il completamento degli equipaggi delle navi nazionali all'estero sovraintende l'autorita' consolare.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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