Articolo 699 del Codice della navigazione
Articolo 698Articolo 700
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21 aprile 1942
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21 ottobre 2005
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29 maggio 2006
Art. 699.
(Uso degli aeroporti aperti al traffico civile).

Gli aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti aperti al traffico civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso degli aeroporti ((e, in particolare, delle disposizioni previste, per ciascun aeroporto, dal regolamento di scalo))

Gli aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di reciprocita' o quando cio' sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in ogni caso la facolta' dell'ENAC di dare autorizzazioni temporanee.
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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