Articolo 618 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 618.
(Riapertura del regolamento).

Nella ipotesi di cui all'articolo 479, il pretore su istanza dell'armatore della nave o di altro interessato dispone la riapertura del regolamento, richiama in ufficio i liquidatori o, se questi non possono essere richiamati, procede a nuova nomina, e provvede a quanto altro e' richiesto nelle precedenti disposizioni, al fine di tener conto del valore delle cose ricuperate.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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