Articolo 677 del Codice della navigazione
Articolo 676Articolo 678
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21 aprile 1942
Art. 677.
(Provvedimento di liberazione).

Se la vendita non e' domandata nel termine o nel modo stabilito nell'articolo precedente o se la domanda e' respinta, il prezzo offerto dall'acquirente rimane definitivamente fissato.

Eseguito dall'acquirente il deposito del prezzo, il pretore o il presidente del tribunale, competente a norma dell'articolo 643, ordina con decreto all'ufficio competente la cancellazione o la restrizione delle trascrizioni ipotecarie.

Il decreto e' trasmesso d'ufficio dal cancelliere all'ufficio d'iscrizione della nave o del galleggiante,per essere reso pubblico a norma dell'articolo 250.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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