Articolo 339 del Codice della navigazione
Articolo 338Articolo 340
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21 aprile 1942
Art. 339.
(Indennita' per riduzione delle razioni dei viveri).

Se la riduzione delle razioni dei viveri, prevista nell'articolo 301, e' dovuta a causa non imputabile all'armatore, questi deve corrispondere ai componenti dell'equipaggio l'equivalente in danaro.
Se la riduzione e' determinata da causa a lui imputabile, l'armatore e' tenuto anche al risarcimento dei danni.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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