Articolo 557 del Codice della navigazione
Articolo 556Articolo 558
Versione
21 aprile 1942
Art. 557.
(Esercizio del privilegio sulla nave e sul nolo).

I crediti privilegiati seguono la nave presso il terzo proprietario.

Il privilegio sul nolo puo' essere esercitato finche' il nolo e' dovuto ovvero la somma si trova presso il comandante o il raccomandatario.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente