Articolo 834 del Codice della navigazione
Articolo 835Articolo 837
Versione
21 aprile 1942
>
Versione
8 giugno 1983
>
Versione
21 ottobre 2005
>
Versione
29 maggio 2006
>
Versione
11 febbraio 2017
Art. 834.
(Matrimonio ((e unione civile)) in imminente pericolo di vita).

Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorita' nella Repubblica o di quella consolare all'estero, il comandante dell'aeromobile puo' procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all' articolo 101 del codice civile ((e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto.))

L'atto di matrimonio ((e di costituzione dell'unione civile)) compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale di bordo e consegnato nell'aeroporto di primo approdo alla struttura periferica dell'ENAC o all'autorita' consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo.
Entrata in vigore il 11 febbraio 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente