Articolo 122 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 122.
(Documenti di lavoro del personale marittimo).

La gente di mare e' munita di un libretto di navigazione. Il personale addetto ai servizi portuali e il personale tecnico delle costruzioni navali sono muniti rispettivamente di un libretto di ricognizione e di un certificato d'iscrizione.

Le forme e gli effetti di tali documenti di lavoro sono stabiliti dal regolamento.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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