Articolo 116 del Codice della navigazione
Articolo 115Articolo 116 bis
Versione
21 aprile 1942
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Versione
19 marzo 1995
Art. 116.
(Personale addetto ai servizi portuali).

Il personale addetto ai servizi dei porti comprende:
1) i piloti;
2) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)) ((51))
3) i palombari in servizio locale;
4) gli ormeggiatori;
5) i barcaioli.

Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze del traffico, puo' determinare altre categorie di personale addetto ai servizi dei porti, disciplinandone, ove accorra, l'impiego.

------------ AGGIORNAMENTO (51)
La L. 28 gennaio 1994, n. 84 , come modificata dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 , ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia".
Entrata in vigore il 19 marzo 1995
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