Articolo 101 del Codice della navigazione
Articolo 100Articolo 102
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21 aprile 1942
Art. 101.
(Istituzione del servizio di rimorchio marittimo).

Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi addette alla navigazione marittima non puo' essere esercitato senza concessione, fatta dal capo del compartimento, secondo le norme del regolamento.

L'autorita' predetta determina nell'atto di concessione il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio.

Le tariffe relative al servizio sono stabilite dal capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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