Articolo 548 del Codice della navigazione
Articolo 547Articolo 549
Versione
21 aprile 1942
Art. 548.
(Preferenza dei privilegi).

I privilegi stabiliti nel presente capo sono preferiti a ogni altro privilegio generale o speciale.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente