Articolo 228 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 228.
(Annotazione nei registri di iscrizione).

L'atto di concessione e quelli di autorizzazione di cui agli articoli precedenti devono essere annotati nei registri d'iscrizione della nave o del galleggiante.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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