Articolo 431 del Codice della navigazione
Articolo 430Articolo 432
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21 aprile 1942
Art. 431.
(Merci non dichiarate o falsamente indicate).

Il comandante puo' fare scaricare nel luogo d'imbarco le cose non dichiarate o falsamente indicate dal caricatore, ovvero puo' esigere il nolo al tasso massimo corrente nel luogo di caricazione per cose di simile natura, oltre il risarcimento del danno.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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