Articolo 44 del Codice della navigazione
Articolo 43Articolo 45
Versione
21 aprile 1942
Art. 44.
(Modifica o estinzione della concessione per fatto dell'amministrazione).

In caso di revoca parziale, il concessionario ha facolta' di rinunziare alla concessione dandone comunicazione all'autorita' concedente nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

La stessa facolta' spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dallo Stato o da altri enti pubblici.

Se l'utilizzazione e' resa totalmente impossibile la concessione si estingue.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente