Articolo 52 del Codice del turismo
Articolo 51Articolo 51 ter
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21 giugno 2011
ART. 52


(Locazioni di interesse turistico e alberghiere)


All' articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , il primo comma e' sostituito dal seguente:
"La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non puo' essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attivita' appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili.".
All' articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"La durata della locazione non puo' essere inferiore a nove anni se l'immobile urbano, anche se ammobiliato, e' adibito ad attivita' alberghiere, all'esercizio di imprese assimilate ai sensi dell' articolo 1786 del codice civile o all'esercizio di attivita' teatrali.".
Entrata in vigore il 21 giugno 2011
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