Articolo 23 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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21 agosto 2013
Art. 23. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 2012, N. 244)) ((18a)) ------------- AGGIORNAMENTO (18a)
La L. 31 dicembre 2012, n. 244 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il Consiglio superiore delle Forze armate e' soppresso a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".
Entrata in vigore il 21 agosto 2013
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