Art. 2262. Premi residuali al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare addetto al controllo del traffico aereo 1. Gli ufficiali e i sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, gia' titolari di abilitazione di controllore del traffico aereo, in periodo antecedente al 2004, sono ammessi, al compimento di dieci anni di servizio e dopo aver acquisito il massimo grado di abilitazione previsto, alle ferme volontarie di cui all'articolo 970 entro il quarantacinquesimo anno di eta', con corresponsione dei relativi premi. 2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)) . ((92)) 3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)) . ((92)) --------------- AGGIORNAMENTO (92)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 giugno - 5 luglio 2022, n. 169 (in G.U. 1ª s.s. 06/07/2022, n. 27), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, comma 261 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (che ha abrogato i commi 2 e 3 del presente articolo) "nella parte in cui ha disposto l'abrogazione dell' art. 2262, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ( Codice dell'ordinamento militare )".
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 giugno - 5 luglio 2022, n. 169 (in G.U. 1ª s.s. 06/07/2022, n. 27), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, comma 261 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (che ha abrogato i commi 2 e 3 del presente articolo) "nella parte in cui ha disposto l'abrogazione dell' art. 2262, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ( Codice dell'ordinamento militare )".