Articolo 218 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
Art. 218. Finalita' delle scuole militari 1. Le scuole militari sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo principale di preparare i futuri allievi delle accademie militari; la scuola navale militare ha anche lo scopo di suscitare nei giovani l'interesse alla vita sul mare, orientandoli verso le attivita' a esso connesse; la scuola militare aeronautica ha anche lo scopo di stimolare nei giovani l'interesse per la vita aeronautica, orientandoli nel corso degli studi verso le attivita' a essa connesse. 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono affidate alle seguenti scuole militari:
a) Scuola militare <> dell'Esercito italiano; b) Scuola navale militare <>; c) Scuola militare <> dell'Esercito italiano; d) Scuola militare aeronautica <>. 3. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 31 DICEMBRE 2012, N. 248)) .
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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