Articolo 1067 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1077Articolo 1062
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26 febbraio 2014
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16 luglio 2016
Art. 1067. Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali 1. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della difesa, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:
a) per l'avanzamento ad anzianita', tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo; b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei, nell'ordine della graduatoria di merito, compresi nel numero di posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1072-bis. c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 8 . 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 8 . 3. I quadri di avanzamento hanno validita' per l'anno cui si riferiscono. 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91)) . 5. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e' data comunicazione dell'esito dell'avanzamento.
Entrata in vigore il 16 luglio 2016
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