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Sentenza 3 novembre 2023
Sentenza 3 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/11/2023, n. 15868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15868 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2023 |
Testo completo
N.R.G. 50822/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale ordinario di Roma, in persona dei sig.ri magistrati, dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;
dott. Maurizio Manzi Giudice;
dott. Stefano Iannaccone Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50822 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2020 posta in deliberazione all'udienza del 30/01/2023, con concessione di termini ex art. 190
c.p.c., vertente
tra
(C.F. – in persona del Presidente Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;
- Opponente e
(P.IVA Controparte_1 P.IVA_2 dichiarato dal Tribunale di ROMA con sentenza n. 537 del 23.6.2017 – in persona del Curatore pro – tempore Avv. Amedeo POMPONIO – rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro RIMATO,
e presso il cui studio è elettivamente domiciliato in ROMA, Via G. Canepa n. 8, giusta procura in calce all'atto di costituzione
- Opposto
(materia: appalto di opere pubbliche;
codice materia: 140021)
Conclusioni delle parti:
Pag. 1 a 5 Per la parte opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato”.
Per la parte opposta: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo respinta e disattesa ogni contraria istanza – dare atto che la procedura con provvedimento del 27 maggio del 2020 del G.D. giusto il disposto di cui agli artt. 144 e 146 DPR 115/2002 è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato - respingere l'interposta opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto
- previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto opposto - confermare il decreto opposto [ n. 10915/20 RG n. 29599/20 ] e dunque la somma di € 3.856.397,94 dovuta dalla al Parte_1 Controparte_1
a titolo di oneri per la sicurezza e, per l'effetto, condannarla al pagamento oltre che
[...] della predetta somma anche della somma di € 2.135.758,70 a titolo di interessi così come sopra specificati [quindi complessive € 5.992.156,70] nonché di una ulteriore somma di denaro che il
Tribunale Ecc.mo vorrà concretamente determinare in via equitativa di titolo di responsabilità aggravata, oltre al rimborso delle spese e competenze del presente procedimento”.
All'udienza del 30.01.2023 i procuratori delle parti concludevano come da verbali in atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato al Fallimento n. 529/2017 della
[...]
, la proponeva opposizione Controparte_2 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 10915/2020 reso inter partes dal Tribunale di Roma nel procedimento R.G. 29599/20, depositato in data 17/7/2020 e notificato in data 27/07/2020, per la somma di € 3.856.397,94, interessi come da domanda, spese di procedura liquidate in €
5.000,00 per compensi, in € 870,00 per esborsi, iva e c.p.a.
A fondamento della proposta opposizione essa opponente deduceva:
- che il fallimento opposto avrebbe chiesto il pagamento della somma portata nel decreto ingiuntivo a titolo di oneri per la sicurezza, dalla stessa presuntivamente dovuti – in qualità di stazione appaltante – in virtù del contratto di appalto n. 55 del 1.01.2008 e dell'art. 3 del II atto aggiuntivo n. 144/2009;
- che tuttavia tale credito sarebbe stato pienamente soddisfatto, dacchè essa opponente avrebbe corrisposto l'importo di € 105.696.084,76, per lavori afferenti al lotto 4, secondo
Pag. 2 a 5 quanto pattuito con l'atto aggiuntivo n. 144/2009, di cui 3.856.397,94 proprio a titolo di oneri per la sicurezza;
- che il fallimento non sarebbe neppure legittimato ad agire, avendo la Controparte_2 nell'anno 2012, ceduto alla a titolarità e l'intera gestione del contenzioso Controparte_3 relativo al lotto IV;
- che ad ogni modo la pretesa azionata sarebbe prescritta.
Si costituiva in giudizio il , il quale, in Organizzazione_1 contestazione della proposta opposizione, deduceva:
- che il diritto di credito azionato avrebbe ad oggetto gli oneri della sicurezza di cui all'art. 3 del II atto aggiuntivo n. di Rep. 144 del 8.09.2009;
- che le pregresse richieste di pagamento inoltrate alla non avrebbero ricevuto Org_2 puntuale riscontro;
- che la debenza di detti oneri sarebbe dimostrata dalle dichiarazioni rese dal CTU nei giudizi riuniti (R.G.N. 30390/2011 – 56744/2014 definiti con sentenza n. 19790/2017), nella parte in cui, proprio con riferimento ad essi, detto professionista evidenziava il mancato pagamento per il meccanismo contrattuale e per il prezzario adottato;
- che all'art. 2 dell'atto transattivo del 15.04.2014 Rep. n. 1216, successivo alla data dei presunti pagamenti opposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è dato espressamente leggere che tutte le questioni transatte non riguardano la questione afferente all'eventuale richiesta degli oneri della sicurezza;
- che la cessione operata in favore della avrebbe riguardato solo i diritti Controparte_3 derivanti dal su richiamato contenzioso, nel cui oggetto non rientravano gli oneri per la sicurezza;
- che per tali ragioni il fallimento sarebbe certamente titolare della legittimazione ad agire.
Attesa l'asserita fondatezza della domanda proposta in sede monitoria, chiedeva anche la condanna della al pagamento, in uno con la sorte capitale, anche degli interessi legali e Pt_2 moratori per l'importo di € 2.135.758,76, nonché la condanna della predetta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Instava infine per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con note autorizzate per l'udienza del 21.05.2021 la Parte_1 eccepiva l'inammissibilità della domanda nuova proposta dal fallimento opposto avente ad oggetto gli interessi legali e moratori dovuti per il ritardo del pagamento degli oneri della sicurezza.
Pag. 3 a 5 Con ordinanza del 1.07.2021 questo Ufficio concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 30.01.2023 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
Nel caso di specie assume valenza dirimente la prova documentale del pagamento prodotta dall'opponente.
In particolare, risulta che quest'ultima abbia prodotto, in allegato all'atto di citazione, certificati di pagamento per l'importo complessivo di € 105.696.084,76 (al netto delle ritenute di legge), dei quali € 3.856.397,94 imputati proprio a titolo di oneri per la sicurezza.
Segnatamente, il pagamento di detta somma risulta proprio dai certificati di pagamento nn. 8 e
9 (prodotti dall'opponente come docc. 5 e 6).
A fronte della prova documentale dell'avvenuto pagamento delle somme richieste, l'opposta si
è limitata ad eccepire, in sede di comparsa di costituzione e risposta, che il pagamento degli oneri per la sicurezza relativi al Lotto IV sarebbe smentito:
- dalla stipula di un atto transattivo del 15/04/2014, nella redazione del quale veniva accettata la proposta della società creditrice di non ricomprendere anche gli oneri per la sicurezza;
- dalle valutazioni incidentalmente espresse dal CTU nell'ambito di un parallelo giudizio, instaurato tra la (avente causa dell'odierna opposta) e la Controparte_3 [...]
Parte_1
L'assunto di parte opposta non può essere condiviso, atteso che l'assenso dell'odierna opposta in merito alla richiesta di non ricomprendere gli oneri per la sicurezza nell'oggetto della transazione intercorsa in data 15/04/2014 non vale a smentire che a tale data dette somme fossero state già pagate, ciò a maggior ragione ove si consideri che il pagamento di tali importi risulta provato documentalmente.
Né alcuna valenza probatoria può attribuirsi a valutazioni incidentalmente espresse dal CTU, peraltro nell'ambito di un diverso giudizio (che peraltro non aveva ad oggetto il credito azionato in questa sede), non avendo detta dichiarazione valenza probatoria in ordine al suo contenuto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non possono condividersi le allegazioni operate dall'opposta con nota autorizzata del 21/06/2021, nella parte in cui si afferma che “in questa
Pag. 4 a 5 vicenda non rilevano le quietanze del 2009, bensì i successivi fatti riportati nell'accordo transattivo del 15.04.2014”.
Ed invero, rileva il Collegio che, a fronte della prova documentale dell'effettuazione di pagamenti imputati ad oneri per la sicurezza, nell'esatto ammontare richiesto dall'opposta in sede monitoria, era onere di quest'ultima allegare puntualmente, dandone prova, la non riconducibilità di detti pagamenti alla quota parte di credito azionata in questa sede.
Detta prova non può dirsi raggiunta sulla base del mero contenuto dell'accordo transattivo del
15/04/2014 e delle valutazioni incidentalmente operate dal CTU dei giudizi R.G. n.
30390/2011 - 56744/2014.
Le considerazioni che precedono assorbono ogni valutazione in ordine alle eccezioni preliminari formulate dall'opponente.
Le spese di lite, da liquidarsi nei termini indicati nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.10915/2020 reso inter partes dal Tribunale di Roma;
II. condanna la l'opposta a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio che si liquidano in € 30.000,00 oltre IVA, CPA rimborso spese generale.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 17/10/2023.
il Giudice rel. dott. Stefano Iannaccone
Il Presidente dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale ordinario di Roma, in persona dei sig.ri magistrati, dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;
dott. Maurizio Manzi Giudice;
dott. Stefano Iannaccone Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50822 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2020 posta in deliberazione all'udienza del 30/01/2023, con concessione di termini ex art. 190
c.p.c., vertente
tra
(C.F. – in persona del Presidente Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata;
- Opponente e
(P.IVA Controparte_1 P.IVA_2 dichiarato dal Tribunale di ROMA con sentenza n. 537 del 23.6.2017 – in persona del Curatore pro – tempore Avv. Amedeo POMPONIO – rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro RIMATO,
e presso il cui studio è elettivamente domiciliato in ROMA, Via G. Canepa n. 8, giusta procura in calce all'atto di costituzione
- Opposto
(materia: appalto di opere pubbliche;
codice materia: 140021)
Conclusioni delle parti:
Pag. 1 a 5 Per la parte opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato”.
Per la parte opposta: “Piaccia al Tribunale Ecc.mo respinta e disattesa ogni contraria istanza – dare atto che la procedura con provvedimento del 27 maggio del 2020 del G.D. giusto il disposto di cui agli artt. 144 e 146 DPR 115/2002 è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato - respingere l'interposta opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto
- previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto opposto - confermare il decreto opposto [ n. 10915/20 RG n. 29599/20 ] e dunque la somma di € 3.856.397,94 dovuta dalla al Parte_1 Controparte_1
a titolo di oneri per la sicurezza e, per l'effetto, condannarla al pagamento oltre che
[...] della predetta somma anche della somma di € 2.135.758,70 a titolo di interessi così come sopra specificati [quindi complessive € 5.992.156,70] nonché di una ulteriore somma di denaro che il
Tribunale Ecc.mo vorrà concretamente determinare in via equitativa di titolo di responsabilità aggravata, oltre al rimborso delle spese e competenze del presente procedimento”.
All'udienza del 30.01.2023 i procuratori delle parti concludevano come da verbali in atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato al Fallimento n. 529/2017 della
[...]
, la proponeva opposizione Controparte_2 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 10915/2020 reso inter partes dal Tribunale di Roma nel procedimento R.G. 29599/20, depositato in data 17/7/2020 e notificato in data 27/07/2020, per la somma di € 3.856.397,94, interessi come da domanda, spese di procedura liquidate in €
5.000,00 per compensi, in € 870,00 per esborsi, iva e c.p.a.
A fondamento della proposta opposizione essa opponente deduceva:
- che il fallimento opposto avrebbe chiesto il pagamento della somma portata nel decreto ingiuntivo a titolo di oneri per la sicurezza, dalla stessa presuntivamente dovuti – in qualità di stazione appaltante – in virtù del contratto di appalto n. 55 del 1.01.2008 e dell'art. 3 del II atto aggiuntivo n. 144/2009;
- che tuttavia tale credito sarebbe stato pienamente soddisfatto, dacchè essa opponente avrebbe corrisposto l'importo di € 105.696.084,76, per lavori afferenti al lotto 4, secondo
Pag. 2 a 5 quanto pattuito con l'atto aggiuntivo n. 144/2009, di cui 3.856.397,94 proprio a titolo di oneri per la sicurezza;
- che il fallimento non sarebbe neppure legittimato ad agire, avendo la Controparte_2 nell'anno 2012, ceduto alla a titolarità e l'intera gestione del contenzioso Controparte_3 relativo al lotto IV;
- che ad ogni modo la pretesa azionata sarebbe prescritta.
Si costituiva in giudizio il , il quale, in Organizzazione_1 contestazione della proposta opposizione, deduceva:
- che il diritto di credito azionato avrebbe ad oggetto gli oneri della sicurezza di cui all'art. 3 del II atto aggiuntivo n. di Rep. 144 del 8.09.2009;
- che le pregresse richieste di pagamento inoltrate alla non avrebbero ricevuto Org_2 puntuale riscontro;
- che la debenza di detti oneri sarebbe dimostrata dalle dichiarazioni rese dal CTU nei giudizi riuniti (R.G.N. 30390/2011 – 56744/2014 definiti con sentenza n. 19790/2017), nella parte in cui, proprio con riferimento ad essi, detto professionista evidenziava il mancato pagamento per il meccanismo contrattuale e per il prezzario adottato;
- che all'art. 2 dell'atto transattivo del 15.04.2014 Rep. n. 1216, successivo alla data dei presunti pagamenti opposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è dato espressamente leggere che tutte le questioni transatte non riguardano la questione afferente all'eventuale richiesta degli oneri della sicurezza;
- che la cessione operata in favore della avrebbe riguardato solo i diritti Controparte_3 derivanti dal su richiamato contenzioso, nel cui oggetto non rientravano gli oneri per la sicurezza;
- che per tali ragioni il fallimento sarebbe certamente titolare della legittimazione ad agire.
Attesa l'asserita fondatezza della domanda proposta in sede monitoria, chiedeva anche la condanna della al pagamento, in uno con la sorte capitale, anche degli interessi legali e Pt_2 moratori per l'importo di € 2.135.758,76, nonché la condanna della predetta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Instava infine per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con note autorizzate per l'udienza del 21.05.2021 la Parte_1 eccepiva l'inammissibilità della domanda nuova proposta dal fallimento opposto avente ad oggetto gli interessi legali e moratori dovuti per il ritardo del pagamento degli oneri della sicurezza.
Pag. 3 a 5 Con ordinanza del 1.07.2021 questo Ufficio concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 30.01.2023 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
Nel caso di specie assume valenza dirimente la prova documentale del pagamento prodotta dall'opponente.
In particolare, risulta che quest'ultima abbia prodotto, in allegato all'atto di citazione, certificati di pagamento per l'importo complessivo di € 105.696.084,76 (al netto delle ritenute di legge), dei quali € 3.856.397,94 imputati proprio a titolo di oneri per la sicurezza.
Segnatamente, il pagamento di detta somma risulta proprio dai certificati di pagamento nn. 8 e
9 (prodotti dall'opponente come docc. 5 e 6).
A fronte della prova documentale dell'avvenuto pagamento delle somme richieste, l'opposta si
è limitata ad eccepire, in sede di comparsa di costituzione e risposta, che il pagamento degli oneri per la sicurezza relativi al Lotto IV sarebbe smentito:
- dalla stipula di un atto transattivo del 15/04/2014, nella redazione del quale veniva accettata la proposta della società creditrice di non ricomprendere anche gli oneri per la sicurezza;
- dalle valutazioni incidentalmente espresse dal CTU nell'ambito di un parallelo giudizio, instaurato tra la (avente causa dell'odierna opposta) e la Controparte_3 [...]
Parte_1
L'assunto di parte opposta non può essere condiviso, atteso che l'assenso dell'odierna opposta in merito alla richiesta di non ricomprendere gli oneri per la sicurezza nell'oggetto della transazione intercorsa in data 15/04/2014 non vale a smentire che a tale data dette somme fossero state già pagate, ciò a maggior ragione ove si consideri che il pagamento di tali importi risulta provato documentalmente.
Né alcuna valenza probatoria può attribuirsi a valutazioni incidentalmente espresse dal CTU, peraltro nell'ambito di un diverso giudizio (che peraltro non aveva ad oggetto il credito azionato in questa sede), non avendo detta dichiarazione valenza probatoria in ordine al suo contenuto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non possono condividersi le allegazioni operate dall'opposta con nota autorizzata del 21/06/2021, nella parte in cui si afferma che “in questa
Pag. 4 a 5 vicenda non rilevano le quietanze del 2009, bensì i successivi fatti riportati nell'accordo transattivo del 15.04.2014”.
Ed invero, rileva il Collegio che, a fronte della prova documentale dell'effettuazione di pagamenti imputati ad oneri per la sicurezza, nell'esatto ammontare richiesto dall'opposta in sede monitoria, era onere di quest'ultima allegare puntualmente, dandone prova, la non riconducibilità di detti pagamenti alla quota parte di credito azionata in questa sede.
Detta prova non può dirsi raggiunta sulla base del mero contenuto dell'accordo transattivo del
15/04/2014 e delle valutazioni incidentalmente operate dal CTU dei giudizi R.G. n.
30390/2011 - 56744/2014.
Le considerazioni che precedono assorbono ogni valutazione in ordine alle eccezioni preliminari formulate dall'opponente.
Le spese di lite, da liquidarsi nei termini indicati nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.10915/2020 reso inter partes dal Tribunale di Roma;
II. condanna la l'opposta a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio che si liquidano in € 30.000,00 oltre IVA, CPA rimborso spese generale.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 17/10/2023.
il Giudice rel. dott. Stefano Iannaccone
Il Presidente dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 5 a 5