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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2024, n. 12790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12790 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 12.12.2024 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 25697/2024 R.G. cont.
TRA
, e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Checchi, giusta procura in at- Persona_1
ti, presso il cui studio in Roma, piazzale Clodio n.18, sono elettivamente domiciliati.
RICORRENTI
E
- in persona del pre- Controparte_1
sidente pro - tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21.
RESISTENTE
Oggetto: pagamento ratei assegno mensile di assistenza ex art.13 legge 118/1971
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4.7.2024 i ricorrenti in epigrafe adivano il Tribunale di Ro- ma, Sezione Lavoro, chiedendo la fissazione nell'udienza di discussione nella causa pro- mossa avverso l ed avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del “de cuius” CP_1 [...]
a godere dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 legge 118/1971 Persona_2
con decorrenza dalla domanda amministrativa del 17.6.2021 (e dunque dal 1.7.2021) sino al decesso del 4.2.2022 come riconosciuto con decreto di omologa dell'accertamento tec- nico preventivo in data 3.1.2023 e, per l'effetto, la condanna dell'istituto al pagamento in loro favore, in qualità di eredi, dei ratei maturati nel suddetto periodo oltre interessi come per legge, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, il convenuto restava CP_1
contumace.
Non essendo necessaria, né richiesta attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, il giudice decideva come da dispositivo.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
La sussistenza del credito è documentalmente provata dal decreto di omologa notificato all' in data 26.5.2023 - unitamente all'ordinanza di correzione di errore materiale CP_1 emessa in data 9.5.2023 - e dall'invio a mezzo pec del modello AP70 in data 19.12.2023, anche finalizzata all'invio del modello AP23, che non era possibile attesa la mancata emissione da parte dell del modello TE08 con indicato il numero di pensione. CP_1
Ciononostante, né alla data del deposito del ricorso, né per l'odierna udienza l prov- CP_1
vedeva al pagamento del dovuto.
Il ricorso deve pertanto essere accolto come da dispositivo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
2 dichiara il diritto del defunto al godimento dell'assegno mensile di assi- Persona_1 stenza ai sensi dell'art.13 legge 118/1971 dalla domanda amministrativa del 17.6.2021 si- no al decesso, intervenuto in data 4.2.2022; condanna l al pagamento, in favore dei ricorrenti, in qualità di eredi, dei ratei maturati CP_1
e non riscossi dal 1.7.2021 al 4.2.2022, oltre interessi legali come per legge.
Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.864,00, oltre ac- CP_1
cessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Roma, 12.12.2024
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 12.12.2024 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 25697/2024 R.G. cont.
TRA
, e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Checchi, giusta procura in at- Persona_1
ti, presso il cui studio in Roma, piazzale Clodio n.18, sono elettivamente domiciliati.
RICORRENTI
E
- in persona del pre- Controparte_1
sidente pro - tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21.
RESISTENTE
Oggetto: pagamento ratei assegno mensile di assistenza ex art.13 legge 118/1971
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 4.7.2024 i ricorrenti in epigrafe adivano il Tribunale di Ro- ma, Sezione Lavoro, chiedendo la fissazione nell'udienza di discussione nella causa pro- mossa avverso l ed avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del “de cuius” CP_1 [...]
a godere dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 legge 118/1971 Persona_2
con decorrenza dalla domanda amministrativa del 17.6.2021 (e dunque dal 1.7.2021) sino al decesso del 4.2.2022 come riconosciuto con decreto di omologa dell'accertamento tec- nico preventivo in data 3.1.2023 e, per l'effetto, la condanna dell'istituto al pagamento in loro favore, in qualità di eredi, dei ratei maturati nel suddetto periodo oltre interessi come per legge, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, il convenuto restava CP_1
contumace.
Non essendo necessaria, né richiesta attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, il giudice decideva come da dispositivo.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
La sussistenza del credito è documentalmente provata dal decreto di omologa notificato all' in data 26.5.2023 - unitamente all'ordinanza di correzione di errore materiale CP_1 emessa in data 9.5.2023 - e dall'invio a mezzo pec del modello AP70 in data 19.12.2023, anche finalizzata all'invio del modello AP23, che non era possibile attesa la mancata emissione da parte dell del modello TE08 con indicato il numero di pensione. CP_1
Ciononostante, né alla data del deposito del ricorso, né per l'odierna udienza l prov- CP_1
vedeva al pagamento del dovuto.
Il ricorso deve pertanto essere accolto come da dispositivo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
2 dichiara il diritto del defunto al godimento dell'assegno mensile di assi- Persona_1 stenza ai sensi dell'art.13 legge 118/1971 dalla domanda amministrativa del 17.6.2021 si- no al decesso, intervenuto in data 4.2.2022; condanna l al pagamento, in favore dei ricorrenti, in qualità di eredi, dei ratei maturati CP_1
e non riscossi dal 1.7.2021 al 4.2.2022, oltre interessi legali come per legge.
Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.864,00, oltre ac- CP_1
cessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Roma, 12.12.2024
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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