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Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 14/07/2023, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
N. R.G. 1490/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio il giorno 11.07.2023, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente
- dott.ssa Ada CAPPELLO Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 473-bis.51 c.p.c.) nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1490 / 2023, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), n. a RUTIGLIANO (BA) il 22/07/1965, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. FIORENTINI MONICA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
[...
(c.f. n. a SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) Parte_2 C.F._2 il 09/06/1966, con il patrocinio dell'Avv. SCOTTI SILVIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto al tribunale congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), l'ulteriore e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio, nelle forme concordatarie, in Rutigliano il 22.8.1988 (atti di matrimonio del Comune di Rutigliano alla Parte II serie A anno 1988, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Lodi Vecchio al n. 7
Pag. 1 Parte II serie B anno 1988 in data 21.10.1988) e risulta che dall'unione coniugale è nata la figlia , ormai maggiorenne (nata il [...]) e autonoma. Per_1
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte (da effettuare entro il termine dell'8.6.2023); nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito perché la separazione venisse omologata alle condizioni formulate in atti, con successiva pronuncia divorzile negli stessi termini.
Rimessa la causa al Collegio, il Tribunale ha rilevato che, nelle more, in ordine all'ammissibilità di un simile cumulo di domande nel procedimento “congiunto” ex art. 473.bis-51 c.p.c., si sono manifestati due orientamenti contrastanti: l'uno favorevole alla possibilità di procedere in tal senso (per tutti, cfr. Trib. Milano, sent. 28.4.2023, Pres./est.
), l'altro contrario (per tutti, cfr. Trib. Firenze, 15.5.2023). A fronte di tale contrasto, CP_1 il Trib. Treviso, con ordinanza 31.5.2023 (pres./est. Barbazza), ha promosso un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., poi assegnato alla Prima
Sezione dell'organo nomofilattico per la decisione.
Su tale presupposto, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per consentire alle parti di interloquire sul punto, considerato che, al momento di deposito del ricorso, la questione non si era ancora presentata (e, anzi, a prima lettura non si erano posti peculiari problematiche).
Comparse le parti e i difensori all'udienza del 27.6.2023, il giudice relatore ha sottoposto la questione ai presenti. Le parti hanno tuttavia dichiarato di voler insistere come da ricorso e, di conseguenza, la causa è stata nuovamente rimessa in decisione.
2. Come si è anticipato, sull'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473.bis-51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473.bis-49 c.p.c.) si sono sviluppati due orientamenti contrastanti, efficacemente sintetizzati nell'ordinanza del Trib. Treviso poc'anzi richiamata.
A favore dell'ammissibilità sono stati indicati i seguenti elementi:
(i) la sopravvenuta unificazione dei procedimenti di separazione e divorzio e l'espressa previsione, nell'impianto normativo attuale, della cumulabilità delle due domande;
(ii) il tenore letterale dell'art. 473.bis-51 c.p.c., in quanto vi si legge che “la domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473-bis.47 […]”, locuzione da cui si desumerebbe la possibilità, anche nel procedimento contenzioso, di cumulare le domande;
(iii) sotto il profilo sistematico, è evidente che, con l'art. 473.bis-49 c.p.c., il legislatore ha superato l'impedimento in precedenza sussistente quanto alla possibilità di introdurre contestualmente le due domande;
(iv) ancora, sempre in chiave sistematica e con riguardo alla ratio legis, si è ritenuto che la proposizione simultanea delle due domande risponda a ragioni di economia processuale;
Pag. 2 (v) la natura dell'art. 473.bis-51 c.p.c. non già quale rito speciale, ma come mera norma che, fermo il complessivo impianto della Sezione II (artt. 473.bis-47 ss. c.p.c.), si limita a dettare specifiche peculiarità per il caso di introduzione delle domande in forma congiunta.
(vi) l'assenza di contrasti con il divieto di patti prematrimoniali o predivorzili (da ultimo,
Cass. 20745/22), in quanto il Tribunale, una volta pronunciata la separazione, è tenuto a scrutinare nuovamente, decorso il termine dei sei mesi, il consenso delle parti rispetto alle domande sottoposte.
Tale orientamento è stato fatto proprio dal Trib. Milano, nonché da altri uffici giudiziari
(Trib. Lamezia Terme;
Trib. Modena;
Trib. Genova;
Trib. Vercelli, con provvedimenti definitori o organizzativi interni pubblicati sulle riviste di settore o sui siti web dei Tribunali).
A sostegno della diversa opzione dell'inammissibilità, invece, si sono prospettati i seguenti argomenti.
(i) sotto il profilo sistematico, si è evidenziata l'assenza di richiami, nell'art. 473-bis.51
c.p.c., verso l'art. 473-bis.49 c.p.c.;
(ii) non vi sarebbe alcuna previsione che, nella legge delega, facesse desumere la volontà del delegante di consentire il cumulo delle domande in forma consensuale;
(iii) si registrerebbe un allungamento dei tempi di definizione dei giudizi, in quanto, nell'intervallo di tempo tra la separazione e la pronuncia divorzile, il procedimento risulterebbe comunque pendente;
(iv) il contrasto con il divieto di patti prematrimoniali o predivorzili, in quanto i coniugi prevederebbero già prima della separazione l'assetto patrimoniale seguente alla cessazione del vincolo coniugale.
Quest'ultimo orientamento, sia pur con diversi accenti sui singoli argomenti, è stato seguito da altri uffici (Trib. Ferrara;
nota del Pres. Trib. Bari).
Le posizioni in precedenza riassunte sono state ben evidenziate e ulteriormente approfondite dalla più attenta dottrina in materia (che non è ovviamente possibile richiamare ex art. 118, co. 3, disp. att. c.p.c.), che neppure è giunta a univoca soluzione.
3. Questo Collegio ritiene – pur in doverosa attesa della pronuncia chiarificatrice della
Suprema Corte – di dare continuità al primo degli orientamenti segnalati, quello, cioè, che ritiene possibile il cumulo delle domande di separazione e divorzio anche nelle forme consensuali.
In quest'ottica, militano, ad avviso del Tribunale, i seguenti argomenti.
In primo luogo, l'art. 473-bis.51, co. 1, c.p.c. utilizza il plurale (“ai procedimenti”), così facendo presumere che non vi siano ostacoli di sorta al cumulo tra le domande di separazione e divorzio. Se il legislatore avesse voluto precludere la presentazione delle due domande in forma congiunta e contestuale, ben avrebbe potuto – oltre a specificare il divieto – utilizzare soltanto espressioni linguistiche declinate al singolare, in modo tale da scongiurare qualsiasi equivoco esegetico.
In chiave sistematica, poi, si può ritenere che l'art. 473-bis.51 c.p.c. si limita a dettare – quale norma speciale rispetto a quelle generali in materia di separazione e divorzio – le
Pag. 3 modalità di introduzione, in forma consensuale, delle predette domande. Sicché, come il legislatore ha inteso dettare alcune peculiarità per l'ipotesi di introduzione della domanda nelle forme consensuali (p.e., prevedendo oneri documentali diversi da quelli “ordinari” di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c.), deve altrettanto ritenersi che, per il resto, debbano valere le disposizioni di carattere generale, tra cui, quindi, anche l'art. 473-bis.49 c.p.c.
Ancora, si deve osservare che, sotto il profilo ontologico, le domande – siano esse introdotte in forma contenziosa o congiunta – sono le medesime e negli stessi termini sono oggetto di definizione da parte del Tribunale (con sentenza), di talché sembrerebbe quantomeno irragionevole consentire soltanto in una ipotesi (e non nell'altra) l'introduzione in forma cumulativa. Peraltro, le domande sono introdotte in forma cumulata condizionale, in piena conformità alle modalità proprie del codice di rito (art. 104 c.p.c.), per cui le parti chiedono, in caso di previo accoglimento della domanda di separazione, di pronunciarsi poi anche sul divorzio (secondo lo schema del c.d. cumulo condizionale improprio).
L'argomento relativo al divieto di patti “pre-matrimoniali” o “pre-divorzili” non appare poi determinante.
In primo luogo, il legislatore ben potrebbe aver inteso (sia pur senza espressamente indicarlo) superare il precedente orientamento di segno negativo, in linea con quanto accade, peraltro, in numerosi ordinamenti (p.e., giusto per menzionare un ordinamento prossimo a quello italiano, in Germania o nei paesi di Common Law) e come ampiamente sollecitato dalla dottrina.
Inoltre, si deve evidenziare che non sempre i coniugi introducono, nei loro ricorsi, previsioni di carattere economico, non essendo infrequente che si limitino a richiedere la
“doppia” statuizione in punto di status, sovente dando atto di aver già regolato i propri rapporti di carattere patrimoniale. Si pensi, ancora, alle ipotesi in cui le domande vengano proposte in cumulo da genitori di prole minorenne, che concordino l'affido condiviso e per tempo paritario dei figli, cui provvedano direttamente e senza corresponsioni patrimoniali a titolo di mantenimento.
In tutte queste ipotesi, in assenza di accordi di natura patrimoniale, tale (presunto) ostacolo verrebbe meno: di conseguenza, il diniego tout court al cumulo delle domande sembrerebbe, anche per questa ragione, non condivisibile.
Inoltre, i coniugi non godono di assoluto arbitrio nella definizione di eventuali assetti economici, specie ove il nucleo familiare contempli figli minori o, pur maggiorenni, in condizioni di fragilità (p.e., perché portatori di handicap): proprio per questo, l'art. 473- bis.51 c.p.c. impone alle parti oneri informativi sulle proprie condizioni patrimoniali e reddituali (co. 1) e riserva uno specifico ambito di intervento al Tribunale (co. 3). Tale scrutinio viene operato sia prima della separazione, sia prima della successiva pronunzia divorzile, in modo tale da assicurare la tutela degli interessi che il legislatore ha inteso in ogni caso proteggere e la permanenza del consenso delle parti rispetto all'assetto concordato.
Pag. 4 Infine, non pare condivisibile il richiamo al presunto allungamento dei tempi processuali rispetto all'introduzione, in forma separata e successiva, dei due procedimenti.
L'applicazione di un meccanismo processuale come quello elaborato dal Trib. Milano consente alle parti la definizione del ricorso in tempi rapidi, essendo sufficiente – per conseguire la seconda pronuncia – attendere il decorso del semestre previsto dall'art. 3, legge 898/1970 e il passaggio in giudicato della sentenza che stabilisce la separazione.
Sicché, l'introduzione congiunta delle domande in cumulo fra loro consente un significativo risparmio in punto di oneri, in termini di tempi e costi: si pensi, a mero titolo di esempio, che viene così redatto un unico ricorso e che gli adempimenti formali (basti richiamare,
p.e., il deposito della documentazione richiesta e l'iscrizione a ruolo) sono realizzati in un unico contesto. Si tratta, quindi, di una formula processuale che rende più agevole e spedita, per gli interessati, il conseguimento delle pronunce richieste.
In conclusione, a questo Collegio pare da ultimo opportuna una sottolineatura:
l'interpretazione che nega la possibilità del cumulo delle domande in forma congiunta potrebbe esporre l'art. 473-bis.51 c.p.c. a significativi dubbi di compatibilità con il canone costituzionale di ragionevolezza (art. 3 Cost.). Infatti, per quanto sin qui osservato, non si paiono scorgere valide e insuperabili ragioni per ritenere che le due domande siano cumulabili tra loro soltanto se introdotte in forma contenziosa, mentre non possano essere contestualmente introdotte quando i coniugi, già ab origine, siano convinti di volerle proporre nella stessa sede e di comune accordo.
4. Quanto alla fattispecie in esame, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.).
Relativamente alla domanda di separazione, è evidente, dagli atti e dalle circostanze rappresentate dalle parti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile.
L'unica figlia della coppia è ormai ampiamente maggiorenne e vi è pieno consenso sull'autosufficienza della stessa.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo non risultano contrastanti con ragioni di interesse pubblico: nulla osta, dunque, a che il Collegio li recepisca integralmente.
Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo – le seguenti:
− La casa coniugale, in Lodi Vecchio via K. Marx n. 4, in comproprietà, rimarrà assegnata alla moglie con quanto l'arreda e correda dove vivrà unitamente alla figlia minore
, ormai maggiorenne e con occupazione;
Per_1
− Il signor ha già provveduto a trasferirsi in altra abitazione;
Pt_1
− Il signor corrisponderà alla signora a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento della stessa la somma mensile di € 600,00, tramite bonifico
Pag. 5 bancario, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT entro e non oltre la data del 15 di ogni mese;
− l'autovettura Peugeot 3008, di proprietà della signora , sulla quale vige un Parte_2 contratto di finanziamento intestato al signor , rimarrà alla signora la Pt_1 Parte_2 quale si impegna a pagare la rata mensile di Euro 490,50, nulla richiedendo il signor
in termini economici dell'autovettura di cui sopra;
Pt_1
5. Quanto alla prosecuzione del procedimento al fine di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa dev'essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, in attesa che tale domanda divenga procedibile per il decorso del semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
La pronuncia sulle spese è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, pronunciando in via non definitiva, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rutigliano
[...] il 22.8.1988;
2. OMOLOGA le condizioni di separazione così come concordate e PRENDE ATTO di ogni ulteriore statuizione patrimoniale;
3. ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
4. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza;
5. PROVVEDE con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
6. SPESE al definitivo.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa LATELLA
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio il giorno 11.07.2023, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Teresa LATELLA Presidente
- dott.ssa Ada CAPPELLO Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 473-bis.51 c.p.c.) nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1490 / 2023, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), n. a RUTIGLIANO (BA) il 22/07/1965, con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. FIORENTINI MONICA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
[...
(c.f. n. a SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) Parte_2 C.F._2 il 09/06/1966, con il patrocinio dell'Avv. SCOTTI SILVIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto al tribunale congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), l'ulteriore e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio, nelle forme concordatarie, in Rutigliano il 22.8.1988 (atti di matrimonio del Comune di Rutigliano alla Parte II serie A anno 1988, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Lodi Vecchio al n. 7
Pag. 1 Parte II serie B anno 1988 in data 21.10.1988) e risulta che dall'unione coniugale è nata la figlia , ormai maggiorenne (nata il [...]) e autonoma. Per_1
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte (da effettuare entro il termine dell'8.6.2023); nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito perché la separazione venisse omologata alle condizioni formulate in atti, con successiva pronuncia divorzile negli stessi termini.
Rimessa la causa al Collegio, il Tribunale ha rilevato che, nelle more, in ordine all'ammissibilità di un simile cumulo di domande nel procedimento “congiunto” ex art. 473.bis-51 c.p.c., si sono manifestati due orientamenti contrastanti: l'uno favorevole alla possibilità di procedere in tal senso (per tutti, cfr. Trib. Milano, sent. 28.4.2023, Pres./est.
), l'altro contrario (per tutti, cfr. Trib. Firenze, 15.5.2023). A fronte di tale contrasto, CP_1 il Trib. Treviso, con ordinanza 31.5.2023 (pres./est. Barbazza), ha promosso un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c., poi assegnato alla Prima
Sezione dell'organo nomofilattico per la decisione.
Su tale presupposto, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per consentire alle parti di interloquire sul punto, considerato che, al momento di deposito del ricorso, la questione non si era ancora presentata (e, anzi, a prima lettura non si erano posti peculiari problematiche).
Comparse le parti e i difensori all'udienza del 27.6.2023, il giudice relatore ha sottoposto la questione ai presenti. Le parti hanno tuttavia dichiarato di voler insistere come da ricorso e, di conseguenza, la causa è stata nuovamente rimessa in decisione.
2. Come si è anticipato, sull'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473.bis-51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473.bis-49 c.p.c.) si sono sviluppati due orientamenti contrastanti, efficacemente sintetizzati nell'ordinanza del Trib. Treviso poc'anzi richiamata.
A favore dell'ammissibilità sono stati indicati i seguenti elementi:
(i) la sopravvenuta unificazione dei procedimenti di separazione e divorzio e l'espressa previsione, nell'impianto normativo attuale, della cumulabilità delle due domande;
(ii) il tenore letterale dell'art. 473.bis-51 c.p.c., in quanto vi si legge che “la domanda congiunta relativa ai procedimenti di cui all'articolo 473-bis.47 […]”, locuzione da cui si desumerebbe la possibilità, anche nel procedimento contenzioso, di cumulare le domande;
(iii) sotto il profilo sistematico, è evidente che, con l'art. 473.bis-49 c.p.c., il legislatore ha superato l'impedimento in precedenza sussistente quanto alla possibilità di introdurre contestualmente le due domande;
(iv) ancora, sempre in chiave sistematica e con riguardo alla ratio legis, si è ritenuto che la proposizione simultanea delle due domande risponda a ragioni di economia processuale;
Pag. 2 (v) la natura dell'art. 473.bis-51 c.p.c. non già quale rito speciale, ma come mera norma che, fermo il complessivo impianto della Sezione II (artt. 473.bis-47 ss. c.p.c.), si limita a dettare specifiche peculiarità per il caso di introduzione delle domande in forma congiunta.
(vi) l'assenza di contrasti con il divieto di patti prematrimoniali o predivorzili (da ultimo,
Cass. 20745/22), in quanto il Tribunale, una volta pronunciata la separazione, è tenuto a scrutinare nuovamente, decorso il termine dei sei mesi, il consenso delle parti rispetto alle domande sottoposte.
Tale orientamento è stato fatto proprio dal Trib. Milano, nonché da altri uffici giudiziari
(Trib. Lamezia Terme;
Trib. Modena;
Trib. Genova;
Trib. Vercelli, con provvedimenti definitori o organizzativi interni pubblicati sulle riviste di settore o sui siti web dei Tribunali).
A sostegno della diversa opzione dell'inammissibilità, invece, si sono prospettati i seguenti argomenti.
(i) sotto il profilo sistematico, si è evidenziata l'assenza di richiami, nell'art. 473-bis.51
c.p.c., verso l'art. 473-bis.49 c.p.c.;
(ii) non vi sarebbe alcuna previsione che, nella legge delega, facesse desumere la volontà del delegante di consentire il cumulo delle domande in forma consensuale;
(iii) si registrerebbe un allungamento dei tempi di definizione dei giudizi, in quanto, nell'intervallo di tempo tra la separazione e la pronuncia divorzile, il procedimento risulterebbe comunque pendente;
(iv) il contrasto con il divieto di patti prematrimoniali o predivorzili, in quanto i coniugi prevederebbero già prima della separazione l'assetto patrimoniale seguente alla cessazione del vincolo coniugale.
Quest'ultimo orientamento, sia pur con diversi accenti sui singoli argomenti, è stato seguito da altri uffici (Trib. Ferrara;
nota del Pres. Trib. Bari).
Le posizioni in precedenza riassunte sono state ben evidenziate e ulteriormente approfondite dalla più attenta dottrina in materia (che non è ovviamente possibile richiamare ex art. 118, co. 3, disp. att. c.p.c.), che neppure è giunta a univoca soluzione.
3. Questo Collegio ritiene – pur in doverosa attesa della pronuncia chiarificatrice della
Suprema Corte – di dare continuità al primo degli orientamenti segnalati, quello, cioè, che ritiene possibile il cumulo delle domande di separazione e divorzio anche nelle forme consensuali.
In quest'ottica, militano, ad avviso del Tribunale, i seguenti argomenti.
In primo luogo, l'art. 473-bis.51, co. 1, c.p.c. utilizza il plurale (“ai procedimenti”), così facendo presumere che non vi siano ostacoli di sorta al cumulo tra le domande di separazione e divorzio. Se il legislatore avesse voluto precludere la presentazione delle due domande in forma congiunta e contestuale, ben avrebbe potuto – oltre a specificare il divieto – utilizzare soltanto espressioni linguistiche declinate al singolare, in modo tale da scongiurare qualsiasi equivoco esegetico.
In chiave sistematica, poi, si può ritenere che l'art. 473-bis.51 c.p.c. si limita a dettare – quale norma speciale rispetto a quelle generali in materia di separazione e divorzio – le
Pag. 3 modalità di introduzione, in forma consensuale, delle predette domande. Sicché, come il legislatore ha inteso dettare alcune peculiarità per l'ipotesi di introduzione della domanda nelle forme consensuali (p.e., prevedendo oneri documentali diversi da quelli “ordinari” di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c.), deve altrettanto ritenersi che, per il resto, debbano valere le disposizioni di carattere generale, tra cui, quindi, anche l'art. 473-bis.49 c.p.c.
Ancora, si deve osservare che, sotto il profilo ontologico, le domande – siano esse introdotte in forma contenziosa o congiunta – sono le medesime e negli stessi termini sono oggetto di definizione da parte del Tribunale (con sentenza), di talché sembrerebbe quantomeno irragionevole consentire soltanto in una ipotesi (e non nell'altra) l'introduzione in forma cumulativa. Peraltro, le domande sono introdotte in forma cumulata condizionale, in piena conformità alle modalità proprie del codice di rito (art. 104 c.p.c.), per cui le parti chiedono, in caso di previo accoglimento della domanda di separazione, di pronunciarsi poi anche sul divorzio (secondo lo schema del c.d. cumulo condizionale improprio).
L'argomento relativo al divieto di patti “pre-matrimoniali” o “pre-divorzili” non appare poi determinante.
In primo luogo, il legislatore ben potrebbe aver inteso (sia pur senza espressamente indicarlo) superare il precedente orientamento di segno negativo, in linea con quanto accade, peraltro, in numerosi ordinamenti (p.e., giusto per menzionare un ordinamento prossimo a quello italiano, in Germania o nei paesi di Common Law) e come ampiamente sollecitato dalla dottrina.
Inoltre, si deve evidenziare che non sempre i coniugi introducono, nei loro ricorsi, previsioni di carattere economico, non essendo infrequente che si limitino a richiedere la
“doppia” statuizione in punto di status, sovente dando atto di aver già regolato i propri rapporti di carattere patrimoniale. Si pensi, ancora, alle ipotesi in cui le domande vengano proposte in cumulo da genitori di prole minorenne, che concordino l'affido condiviso e per tempo paritario dei figli, cui provvedano direttamente e senza corresponsioni patrimoniali a titolo di mantenimento.
In tutte queste ipotesi, in assenza di accordi di natura patrimoniale, tale (presunto) ostacolo verrebbe meno: di conseguenza, il diniego tout court al cumulo delle domande sembrerebbe, anche per questa ragione, non condivisibile.
Inoltre, i coniugi non godono di assoluto arbitrio nella definizione di eventuali assetti economici, specie ove il nucleo familiare contempli figli minori o, pur maggiorenni, in condizioni di fragilità (p.e., perché portatori di handicap): proprio per questo, l'art. 473- bis.51 c.p.c. impone alle parti oneri informativi sulle proprie condizioni patrimoniali e reddituali (co. 1) e riserva uno specifico ambito di intervento al Tribunale (co. 3). Tale scrutinio viene operato sia prima della separazione, sia prima della successiva pronunzia divorzile, in modo tale da assicurare la tutela degli interessi che il legislatore ha inteso in ogni caso proteggere e la permanenza del consenso delle parti rispetto all'assetto concordato.
Pag. 4 Infine, non pare condivisibile il richiamo al presunto allungamento dei tempi processuali rispetto all'introduzione, in forma separata e successiva, dei due procedimenti.
L'applicazione di un meccanismo processuale come quello elaborato dal Trib. Milano consente alle parti la definizione del ricorso in tempi rapidi, essendo sufficiente – per conseguire la seconda pronuncia – attendere il decorso del semestre previsto dall'art. 3, legge 898/1970 e il passaggio in giudicato della sentenza che stabilisce la separazione.
Sicché, l'introduzione congiunta delle domande in cumulo fra loro consente un significativo risparmio in punto di oneri, in termini di tempi e costi: si pensi, a mero titolo di esempio, che viene così redatto un unico ricorso e che gli adempimenti formali (basti richiamare,
p.e., il deposito della documentazione richiesta e l'iscrizione a ruolo) sono realizzati in un unico contesto. Si tratta, quindi, di una formula processuale che rende più agevole e spedita, per gli interessati, il conseguimento delle pronunce richieste.
In conclusione, a questo Collegio pare da ultimo opportuna una sottolineatura:
l'interpretazione che nega la possibilità del cumulo delle domande in forma congiunta potrebbe esporre l'art. 473-bis.51 c.p.c. a significativi dubbi di compatibilità con il canone costituzionale di ragionevolezza (art. 3 Cost.). Infatti, per quanto sin qui osservato, non si paiono scorgere valide e insuperabili ragioni per ritenere che le due domande siano cumulabili tra loro soltanto se introdotte in forma contenziosa, mentre non possano essere contestualmente introdotte quando i coniugi, già ab origine, siano convinti di volerle proporre nella stessa sede e di comune accordo.
4. Quanto alla fattispecie in esame, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.).
Relativamente alla domanda di separazione, è evidente, dagli atti e dalle circostanze rappresentate dalle parti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo intollerabile.
L'unica figlia della coppia è ormai ampiamente maggiorenne e vi è pieno consenso sull'autosufficienza della stessa.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo non risultano contrastanti con ragioni di interesse pubblico: nulla osta, dunque, a che il Collegio li recepisca integralmente.
Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo – le seguenti:
− La casa coniugale, in Lodi Vecchio via K. Marx n. 4, in comproprietà, rimarrà assegnata alla moglie con quanto l'arreda e correda dove vivrà unitamente alla figlia minore
, ormai maggiorenne e con occupazione;
Per_1
− Il signor ha già provveduto a trasferirsi in altra abitazione;
Pt_1
− Il signor corrisponderà alla signora a titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento della stessa la somma mensile di € 600,00, tramite bonifico
Pag. 5 bancario, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT entro e non oltre la data del 15 di ogni mese;
− l'autovettura Peugeot 3008, di proprietà della signora , sulla quale vige un Parte_2 contratto di finanziamento intestato al signor , rimarrà alla signora la Pt_1 Parte_2 quale si impegna a pagare la rata mensile di Euro 490,50, nulla richiedendo il signor
in termini economici dell'autovettura di cui sopra;
Pt_1
5. Quanto alla prosecuzione del procedimento al fine di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa dev'essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, in attesa che tale domanda divenga procedibile per il decorso del semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge 898/70.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
La pronuncia sulle spese è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, pronunciando in via non definitiva, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rutigliano
[...] il 22.8.1988;
2. OMOLOGA le condizioni di separazione così come concordate e PRENDE ATTO di ogni ulteriore statuizione patrimoniale;
3. ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
4. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza;
5. PROVVEDE con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
6. SPESE al definitivo.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa LATELLA
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
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