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Sentenza 2 novembre 2021
Sentenza 2 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/11/2021, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2021 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4113 del ruolo generale dell'anno 2020 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma piazza di Novella n. 30, presso lo studio Parte_1
del procuratore Avv. Mario Lucci, pec , dal quale è Email_1
rappresentata e difesa
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Roma via dell'Amba Aradam n. 5, presso la propria sede, rappresentato e difeso dal funzionario Barbara Rufini, pec t Email_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 27 ottobre 202° la ricorrente ha rappresentato: che con decreto di omologa del 14 aprile 2020, all'esito di giudizio per ATPO, il Tribunale di Velletri le ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 13 legge 118/1971, dalla domanda amministrativa del 28 giugno 2018; di aver chiesto il pagamento della prestazione con notifica del decreto del 4 giugno 2020 e poi con l'invio della documentazione necessaria al pagamento, senza esito.
CP_
La ricorrente ha quindi convenuto in giudizio l' perché il giudice condanni l'Istituto al pagamento in suo favore della prestazione di cui all'art. 13 legge 118/1971. CP_
1.1. L' si è costituito in giudizio affermando di aver respinto la richiesta di pagamento per motivi amministrativi, per difetto del requisito anagrafico. Ha quindi concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
3. All'udienza odierna, la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata lettura e depositati telematicamente.
4. La ricorrente chiede il pagamento della prestazione di cui all'art. 13 legge 118/1971, sulla base del decreto d omologa del 14 aprile 2020.
4.1. L'art. 13 legge 118/1971 prevede che “
1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e CP_1
modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12.
2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all' ai sensi dell'articolo 46 e CP_1
seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all' . CP_1
CP_
Come ha chiarito l' con messaggio n. 4920/2017, l'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il requisito anagrafico di 65 anni previsto in materia di assegno sociale deve essere aggiornato con cadenza triennale, nella misura stabilita con decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento.
A seguito degli adeguamenti del 2013 e del 2016, il requisito anagrafico è stato innalzato dapprima a 65 anni e 3 mesi e, successivamente, a 65 anni e 7 mesi.
Con l'ulteriore innalzamento di un anno a partire dal 2018, previsto dall'articolo 24, comma
8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, l'età prevista per l'accesso all'assegno sociale è 66 anni e 7 mesi.
4.2. Nel caso di specie, la ricorrente, nata il [...], ha presentato il 28 giugno
2018 la domanda amministrativa volta al riconoscimento del requisito sanitario di cui all'art. 13 legge 118/1971. CP_
Non riconosciuta dall' la sussistenza del detto requisito, a seguito di procedimento ex art. 445bis c.p.c. il giudice ha omologato il riconoscimento del requisito richiesto con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
4.3. Occorre tuttavia rilevare che la domanda e la decorrenza del riconoscimento sono individuate in un momento precedente il compimento dell'età di 66 anni e 7 mesi da parte della ricorrente: ne consegue che sussisteva alla data della domanda amministrativa anche il requisito anagrafico, con diritto alla prestazione da parte di Parte_1
CP_
Il ricorso deve allora essere accolto e l' condannato al pagamento della prestazione in favore della ricorrente.
CP_
5. L' soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in dispositivo, da distrarsi.
.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara il diritto di all'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 legge 118/1971 Parte_1
CP_ a decorrere dal 1 luglio 2018 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della prestazione in suo favore, oltre accessori;
CP_ condanna l' al pagamento in favore di dei compensi di lite, liquidati in € 700,00, Parte_1
somma comprensiva di spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi.
Velletri, 2 novembre 2021
Il giudice
Pietro Gerardo Tozzi