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Sentenza 24 ottobre 2023
Sentenza 24 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 24/10/2023, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2023 |
Testo completo
N. R.G. 2179/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente
Dott.ssa Ada Cappello Giudice rel.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 473-bis.51 c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2179/2023 promossa congiuntamente da:
(c.f. , nato a [...] il 28 novembre Parte_1 C.F._1
1970 e residente in [...],
e da
(c.f. ), nata a [...] l'[...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Gaspari (c.f. ) del C.F._3
Foro di Milano, nonché dall'avv. Olivia Pizzamiglio (c.f. del Foro di C.F._4
Milano.
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att.)
1. Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 2.08.2023, e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione alle Parte_2 condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), l'ulteriore e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge.
pagina 1 di 3 In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio, nelle forme concordatarie, in
AR (CL) in data 24.09.1997 (atto trascritto nel registro dello Stato Civile del suddetto
Comune al n. 66, Parte II, serie A, anno 1997) e che dall'unione coniugale il 15.10.1997 è nato il figlio . Per_1
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti.
Il 13.10.2023 il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio.
2. L'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473-bis.51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473-bis.49 c.p.c.), è stata ribadita dalla pronuncia n. 28727 del 16.10.2023 della Suprema Corte.
Il giudice di legittimità ha in tal modo composto il precedente contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
3. Quanto alla fattispecie in esame, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.).
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
L'unico figlio della coppia è ormai ampiamente maggiorenne e vi è pieno consenso sull'autosufficienza dello stesso.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo non risultano contrastanti con ragioni di interesse pubblico: nulla osta, dunque, a che il Collegio li recepisca integralmente.
Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo – le seguenti:
“Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.”.
4. Quanto alla prosecuzione del procedimento al fine di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa dev'essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, in attesa che tale domanda divenga procedibile per il decorso del semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge
898/70.
pagina 2 di 3 Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate, purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
La pronuncia sulle spese è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, pronunciando in via non definitiva, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AR (CL) in data 24.09.1997;
2. Omologa le condizioni di separazione così come concordate e prende atto di ogni ulteriore statuizione patrimoniale;
3. Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di AR (CL) di provvedere agli incombenti di legge;
4. Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza;
5. Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
6. Spese al definitivo.
Così deciso in Lodi, il 18.10.2023
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Ada Cappello Dott.ssa Maria Teresa Latella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente
Dott.ssa Ada Cappello Giudice rel.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 473-bis.51 c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2179/2023 promossa congiuntamente da:
(c.f. , nato a [...] il 28 novembre Parte_1 C.F._1
1970 e residente in [...],
e da
(c.f. ), nata a [...] l'[...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Gaspari (c.f. ) del C.F._3
Foro di Milano, nonché dall'avv. Olivia Pizzamiglio (c.f. del Foro di C.F._4
Milano.
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. att.)
1. Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 2.08.2023, e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione alle Parte_2 condizioni meglio indicate nel ricorso e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), l'ulteriore e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge.
pagina 1 di 3 In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio, nelle forme concordatarie, in
AR (CL) in data 24.09.1997 (atto trascritto nel registro dello Stato Civile del suddetto
Comune al n. 66, Parte II, serie A, anno 1997) e che dall'unione coniugale il 15.10.1997 è nato il figlio . Per_1
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti.
Il 13.10.2023 il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio.
2. L'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473-bis.51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473-bis.49 c.p.c.), è stata ribadita dalla pronuncia n. 28727 del 16.10.2023 della Suprema Corte.
Il giudice di legittimità ha in tal modo composto il precedente contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
3. Quanto alla fattispecie in esame, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.).
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
L'unico figlio della coppia è ormai ampiamente maggiorenne e vi è pieno consenso sull'autosufficienza dello stesso.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo non risultano contrastanti con ragioni di interesse pubblico: nulla osta, dunque, a che il Collegio li recepisca integralmente.
Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo – le seguenti:
“Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.”.
4. Quanto alla prosecuzione del procedimento al fine di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa dev'essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, in attesa che tale domanda divenga procedibile per il decorso del semestre di cui all'art. 3, co. 2, lett. b), legge
898/70.
pagina 2 di 3 Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate, purché vi concorra il duplice requisito (i) del comune consenso e (ii) dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473-bis.19 c.p.c.
La pronuncia sulle spese è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, pronunciando in via non definitiva, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AR (CL) in data 24.09.1997;
2. Omologa le condizioni di separazione così come concordate e prende atto di ogni ulteriore statuizione patrimoniale;
3. Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di AR (CL) di provvedere agli incombenti di legge;
4. Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza;
5. Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
6. Spese al definitivo.
Così deciso in Lodi, il 18.10.2023
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Ada Cappello Dott.ssa Maria Teresa Latella
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