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Sentenza 4 giugno 2021
Sentenza 4 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2021 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza odierna, letti gli atti di causa;
lette le note scritte depositate;
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 3160/2021, nella sola parte avente per oggetto l'accertamento delle condizioni invalidanti per il riconoscimento dell'handicap grave di cui all'articolo 3 comma 3 legge 104/1992 e delle condizioni sanitarie inerenti l'assegno mensile di invalidità ai sensi dell'articolo 13 legge 118/1971, promosso da (con Avv.ti Di Bella Daniele e Pattumelli Parte_1
Tommaso)
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore (con il funzionario CP_1
delegato Enzo Pacifici)
Resistente
Vista la richiesta delle parti di declaratoria della cessazione della materia del contendere,
a seguito del sopravvenuto accertamento in sede amministrativa della condizioni della parte ricorrente di portatore di handicap grave di cui all'articolo 3 comma 3 legge
104/1992, nonché delle condizioni sanitarie di cui all'assegno mensile di invalidità ai sensi dell'articolo 13 legge 118/1971, (cfr. verbali del 15.4.2021, di cui agli allegati 1 e
2 delle note scritte di udienza depositate da parte resistente il 18.5.2021);
Avendo l'Istituto, in sede amministrativa, accolto la domanda attorea inerente le condizioni sanitarie relative all'handicap grave e all'assegno mensile di invalidità nei termini dianzi indicati, e oggetto anche del presente giudizio, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in parte qua.
pagina 1 di 2 Quanto alle spese di causa relativa all'accertamento delle condizioni invalidanti per il riconoscimento dell'handicap grave di cui all'articolo 3 comma 3 legge 104/1992 e delle condizioni sanitarie inerenti l'assegno mensile di invalidità ai sensi dell'articolo 13 legge 118/1971, si impone la compensazione stante le motivazioni sottese alla ritardata visita, non dipendenti da comportamento dell'Istituto, ma alle necessarie prescrizioni via via succedutesi per il contenimento della nota pandemia
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla sola avente per oggetto l'accertamento delle condizioni invalidanti per il riconoscimento dell'handicap grave di cui all'articolo 3 comma 3 legge 104/1992 e delle condizioni sanitarie inerenti l'assegno mensile di invalidità ai sensi dell'articolo 13 legge 118/1971;
2) compensa le spese di lite relative alla predetta domanda.
Roma, 4/6/2021 Il Giudice del Lavoro
P. Farina
pagina 2 di 2
III Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza odierna, letti gli atti di causa;
lette le note scritte depositate;
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 3160/2021, nella sola parte avente per oggetto l'accertamento delle condizioni invalidanti per il riconoscimento dell'handicap grave di cui all'articolo 3 comma 3 legge 104/1992 e delle condizioni sanitarie inerenti l'assegno mensile di invalidità ai sensi dell'articolo 13 legge 118/1971, promosso da (con Avv.ti Di Bella Daniele e Pattumelli Parte_1
Tommaso)
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore (con il funzionario CP_1
delegato Enzo Pacifici)
Resistente
Vista la richiesta delle parti di declaratoria della cessazione della materia del contendere,
a seguito del sopravvenuto accertamento in sede amministrativa della condizioni della parte ricorrente di portatore di handicap grave di cui all'articolo 3 comma 3 legge
104/1992, nonché delle condizioni sanitarie di cui all'assegno mensile di invalidità ai sensi dell'articolo 13 legge 118/1971, (cfr. verbali del 15.4.2021, di cui agli allegati 1 e
2 delle note scritte di udienza depositate da parte resistente il 18.5.2021);
Avendo l'Istituto, in sede amministrativa, accolto la domanda attorea inerente le condizioni sanitarie relative all'handicap grave e all'assegno mensile di invalidità nei termini dianzi indicati, e oggetto anche del presente giudizio, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in parte qua.
pagina 1 di 2 Quanto alle spese di causa relativa all'accertamento delle condizioni invalidanti per il riconoscimento dell'handicap grave di cui all'articolo 3 comma 3 legge 104/1992 e delle condizioni sanitarie inerenti l'assegno mensile di invalidità ai sensi dell'articolo 13 legge 118/1971, si impone la compensazione stante le motivazioni sottese alla ritardata visita, non dipendenti da comportamento dell'Istituto, ma alle necessarie prescrizioni via via succedutesi per il contenimento della nota pandemia
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla sola avente per oggetto l'accertamento delle condizioni invalidanti per il riconoscimento dell'handicap grave di cui all'articolo 3 comma 3 legge 104/1992 e delle condizioni sanitarie inerenti l'assegno mensile di invalidità ai sensi dell'articolo 13 legge 118/1971;
2) compensa le spese di lite relative alla predetta domanda.
Roma, 4/6/2021 Il Giudice del Lavoro
P. Farina
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