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Sentenza 31 maggio 2022
Sentenza 31 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/05/2022, n. 5161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5161 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2022 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra ,all'udienza del 31 maggio 2022, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 9828 /2021
promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
Parte_7 Parte_8 Parte_9
Parte_10 Parte_11
con l'avv.Vallebona Antonio
RICORRENTE
contro
Controparte_1
l'avv .dello Stato Controparte_2
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.4.2021 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio il per sentir accogliere Controparte_1 le seguenti conclusioni “per questi motivi si chiede l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra i ricorrenti e il convenuto e per l'effetto la CP_1 condanna del convenuto a pagare a: ) Euro CP_1 Parte_12
171.326,13; 2) Euro 224.162,59; 3) Euro Controparte_3 Parte_3 408.333,37;4) Euro 63.759,67;5) Euro 48.730,07;6) Parte_4 Parte_5
Euro 346.388,30;7) Euro 594.523,55;8) Parte_6 Parte_7 [...]
Euro 178.676,76;9) Euro 147.635,83;10) Parte_8 Parte_9 Parte_10
Euro 210.720,68;11) Euro 279.752,92.Il tutto con interessi e Parte_11 rivalutazione.
Deducevano di essere tutti giudici tributari;
di essere retribuiti dal ministero convenuto;
di percepire un compenso fisso e uno variabile relativo ai provvedimenti;
di aver percepito compensi che rapportati all'effettiva attività svolta erano inadeguati;
; di essere tutti lavoratori subordinati. Tanto premesso previa indicazione degli importi spettanti ad ognuno di loro concludevano come sopra.
Si costituiva il eccependo in via preliminare l'incompetenza del Giudice del CP_1 lavoro in luogo di quello ordinario, nel merito eccepiva l'infondatezza del ricorso e previe argomentazioni in diritto concludeva chiedendo il rigetto con condanna alle spese di lite.
In primo luogo va rigettata l'eccezione di incompetenza del giudice del lavoro in luogo di quello ordinario sollevata dal ministero.
Al riguardo, infatti vertendo in tema di diritti correlati ad un rapporto che si assume essere stato reso secondo i canoni della subordinazione / parasubordinazione , la competenza a conoscere la controversia non può che essere del giudice del lavoro.
Nel merito la domanda è infondata e, va, pertanto, rigettata per le seguenti argomentazioni.
Oggetto principale della controversia è l'accertamento della natura - subordinata o parasubordinata - del rapporto intercorso fra le parti. Solo dalla qualificazione del rapporto come subordinato potrebbe, infatti, derivare il diritto alle differenze retributive rivendicate in ricorso.
Ciò premesso, con il presente giudizio i ricorrenti, operanti come Giudici tributari presso le Commissioni tributarie, sostengono, di essere lavoratori subordinati, pur nella consapevolezza di non essere dipendenti pubblici. Si legge all'uopo nel ricorso- pag 13 “ i ricorrenti sono lavoratori subordinati , anche se non sono pubblici dipendenti ( art 11 D.Lgs 545/92 art 3 c 121 legge 350/2003).
E' quindi riconosciuto da tutti ricorrenti che le funzioni giurisdizionali tributarie in questioni, vengano, loro, svolte sulla base dei requisiti e con le modalità previsti dal
D.Lgs 545/92 “ . “Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 .
Ci troviamo, dunque, in presenza di giudici assegnati alle Commissioni tributarie secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo e, per tale motivo, come ribadito dalla Suprema Corte anche a Sezioni Unite , “titolari di un rapporto onorario e non di pubblico impiego come espressamente chiarisce il D.Lgs 545/92 art 11” ( cfr Cass. n 21592/2013).
Ed è proprio , giova sottolineare, l'appartenenza di tutti i ricorrenti alla categoria della magistratura onoraria, in quanto assegnati alle Commissioni tributarie sulla base dei criteri previsti dal citato decreto legislativo a precludere la configurazione, nel caso di specie, di un rapporto di lavoro di natura subordinata e/o parasubordinata.
E proprio a sostegno di tale preclusione, com'è noto, è intervenuta, più volte e in maniera assolutamente costante , la giurisprudenza sia costituzionale che di legittimità segnalando, i diversi aspetti che differenziano il rapporto di servizio riferibile a magistrati onorari rispetto a quello che caratterizza i magistrati togati nonché la magistratura professionale e quella togata. Differenze che hanno portato la giurisprudenza di legittimità, a ritenere la qualificazione del rapporto dei ricorrenti con l'amministrazione del tutto coerente con il nome iuris adottato dal Legislatore in considerazione, sostanzialmente, del fatto che la figura del funzionario onorario , qual è quella dei ricorrenti “ … si rinviene ogni qualvolta esista un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche, ma manchino gli elementi caratterizzanti dell'impiego pubblico, quali: - la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico-amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali (che si contrappone, nel caso del funzionario onorario, ad una scelta politico-discrezionale);
- l'inserimento strutturale del dipendente nell'apparato organizzativo della P.A.
(rispetto all'inserimento meramente funzionale del funzionario onorario); - lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego (che si contrappone ad una disciplina del rapporto di funzionario onorario derivante pressoché esclusivamente dall'atto di conferimento dell'incarico e dalla natura dello stesso);( cfr da ultimo Cass. N 13973/2022).
E ancora la Suprema Corte, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, ha costantemente affermato che il servizio onorario non è equiparabile al rapporto di rapporto di impiego di diritto pubblico, pena l'alterazione della configurazione tipica della struttura dell'ordinamento giudiziario italiano che si fonda sui due pilastri della magistratura togata, di tipo professionale e magistratura onoraria (v., tra le tante, le sentenze 9 settembre 2016, n. 17862; 5 giugno 2020, n. 10774). Ma vi è di più perché anche il massimo consesso di giustizia amministrativa, sul punto, ha chiarito che “Sulla base della disciplina contenuta nell'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria (artt. 2, 9, 11, 12, 13 d.lgs. n. 545 del 1992,) il soggetto nominato assume un incarico, regolato sotto molteplici aspetti, anche quanto alla durata, e la natura di incarico trova corrispondenza anche nella regolamentazione del compenso, il quale oltre ad una parte fissa, ha una componente aggiuntiva collegata ai ricorsi definiti e ai provvedimenti emessi;
al contempo, non si instaura un rapporto di pubblico impiego (Conferma della sentenza breve del T.a.r.
Lazio, Roma, sez. II bis, n. 5900/2016). (cfr. Cons. Stato Sez. IV Sent., 31/08/2017,
n. 4122).
Né d'altro canto si potrebbe, osserva il Tribunale, giungere ad una diversa qualificazione dal momento che, come pacifico, i giudici tributari non svolgono esclusivamente il lavoro di giudice tributario, ma svolgono un'altra attività principale come quella di avvocato di commercialista, per la quale percepiscono altri proventi derivanti da attività fondate sul proprio lavoro autonomo.. Non si può quindi a parere del tribunale, non ritenere che siamo in presenza di un mero rapporto di servizio onorario per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali e, non , viceversa di un rapporto di lavoro qualificabile come di pubblico impiego ( né subordinato né autonomo. ( Cfr Cass. 10774/2020; cass. 17862/2016).
Alla luce di tali considerazioni appaiono del tutto ininfluenti le deduzioni sulla sussistenza di una subordinazione attenuata vertendo, come pacifico, in prestazioni intellettuali, dal momento che non siamo in presenza di alcun rapporto di lavoro bensì di un mero incarico onorario ovvero di un rapporto di servizio onorario con funzioni giurisdizionali.
Tanto premesso il ricorso va pertanto rigettato.
Assorbite ogni questione non espressamente trattata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti , in solido, a rifondere le spese di lite in favore dell'amministrazione convenute, che si liquidano in euro 9800,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso, Roma 31 maggio 2022 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra ,all'udienza del 31 maggio 2022, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 9828 /2021
promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
Parte_7 Parte_8 Parte_9
Parte_10 Parte_11
con l'avv.Vallebona Antonio
RICORRENTE
contro
Controparte_1
l'avv .dello Stato Controparte_2
resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.4.2021 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio il per sentir accogliere Controparte_1 le seguenti conclusioni “per questi motivi si chiede l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra i ricorrenti e il convenuto e per l'effetto la CP_1 condanna del convenuto a pagare a: ) Euro CP_1 Parte_12
171.326,13; 2) Euro 224.162,59; 3) Euro Controparte_3 Parte_3 408.333,37;4) Euro 63.759,67;5) Euro 48.730,07;6) Parte_4 Parte_5
Euro 346.388,30;7) Euro 594.523,55;8) Parte_6 Parte_7 [...]
Euro 178.676,76;9) Euro 147.635,83;10) Parte_8 Parte_9 Parte_10
Euro 210.720,68;11) Euro 279.752,92.Il tutto con interessi e Parte_11 rivalutazione.
Deducevano di essere tutti giudici tributari;
di essere retribuiti dal ministero convenuto;
di percepire un compenso fisso e uno variabile relativo ai provvedimenti;
di aver percepito compensi che rapportati all'effettiva attività svolta erano inadeguati;
; di essere tutti lavoratori subordinati. Tanto premesso previa indicazione degli importi spettanti ad ognuno di loro concludevano come sopra.
Si costituiva il eccependo in via preliminare l'incompetenza del Giudice del CP_1 lavoro in luogo di quello ordinario, nel merito eccepiva l'infondatezza del ricorso e previe argomentazioni in diritto concludeva chiedendo il rigetto con condanna alle spese di lite.
In primo luogo va rigettata l'eccezione di incompetenza del giudice del lavoro in luogo di quello ordinario sollevata dal ministero.
Al riguardo, infatti vertendo in tema di diritti correlati ad un rapporto che si assume essere stato reso secondo i canoni della subordinazione / parasubordinazione , la competenza a conoscere la controversia non può che essere del giudice del lavoro.
Nel merito la domanda è infondata e, va, pertanto, rigettata per le seguenti argomentazioni.
Oggetto principale della controversia è l'accertamento della natura - subordinata o parasubordinata - del rapporto intercorso fra le parti. Solo dalla qualificazione del rapporto come subordinato potrebbe, infatti, derivare il diritto alle differenze retributive rivendicate in ricorso.
Ciò premesso, con il presente giudizio i ricorrenti, operanti come Giudici tributari presso le Commissioni tributarie, sostengono, di essere lavoratori subordinati, pur nella consapevolezza di non essere dipendenti pubblici. Si legge all'uopo nel ricorso- pag 13 “ i ricorrenti sono lavoratori subordinati , anche se non sono pubblici dipendenti ( art 11 D.Lgs 545/92 art 3 c 121 legge 350/2003).
E' quindi riconosciuto da tutti ricorrenti che le funzioni giurisdizionali tributarie in questioni, vengano, loro, svolte sulla base dei requisiti e con le modalità previsti dal
D.Lgs 545/92 “ . “Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 .
Ci troviamo, dunque, in presenza di giudici assegnati alle Commissioni tributarie secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo e, per tale motivo, come ribadito dalla Suprema Corte anche a Sezioni Unite , “titolari di un rapporto onorario e non di pubblico impiego come espressamente chiarisce il D.Lgs 545/92 art 11” ( cfr Cass. n 21592/2013).
Ed è proprio , giova sottolineare, l'appartenenza di tutti i ricorrenti alla categoria della magistratura onoraria, in quanto assegnati alle Commissioni tributarie sulla base dei criteri previsti dal citato decreto legislativo a precludere la configurazione, nel caso di specie, di un rapporto di lavoro di natura subordinata e/o parasubordinata.
E proprio a sostegno di tale preclusione, com'è noto, è intervenuta, più volte e in maniera assolutamente costante , la giurisprudenza sia costituzionale che di legittimità segnalando, i diversi aspetti che differenziano il rapporto di servizio riferibile a magistrati onorari rispetto a quello che caratterizza i magistrati togati nonché la magistratura professionale e quella togata. Differenze che hanno portato la giurisprudenza di legittimità, a ritenere la qualificazione del rapporto dei ricorrenti con l'amministrazione del tutto coerente con il nome iuris adottato dal Legislatore in considerazione, sostanzialmente, del fatto che la figura del funzionario onorario , qual è quella dei ricorrenti “ … si rinviene ogni qualvolta esista un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche, ma manchino gli elementi caratterizzanti dell'impiego pubblico, quali: - la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico-amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali (che si contrappone, nel caso del funzionario onorario, ad una scelta politico-discrezionale);
- l'inserimento strutturale del dipendente nell'apparato organizzativo della P.A.
(rispetto all'inserimento meramente funzionale del funzionario onorario); - lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego (che si contrappone ad una disciplina del rapporto di funzionario onorario derivante pressoché esclusivamente dall'atto di conferimento dell'incarico e dalla natura dello stesso);( cfr da ultimo Cass. N 13973/2022).
E ancora la Suprema Corte, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, ha costantemente affermato che il servizio onorario non è equiparabile al rapporto di rapporto di impiego di diritto pubblico, pena l'alterazione della configurazione tipica della struttura dell'ordinamento giudiziario italiano che si fonda sui due pilastri della magistratura togata, di tipo professionale e magistratura onoraria (v., tra le tante, le sentenze 9 settembre 2016, n. 17862; 5 giugno 2020, n. 10774). Ma vi è di più perché anche il massimo consesso di giustizia amministrativa, sul punto, ha chiarito che “Sulla base della disciplina contenuta nell'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria (artt. 2, 9, 11, 12, 13 d.lgs. n. 545 del 1992,) il soggetto nominato assume un incarico, regolato sotto molteplici aspetti, anche quanto alla durata, e la natura di incarico trova corrispondenza anche nella regolamentazione del compenso, il quale oltre ad una parte fissa, ha una componente aggiuntiva collegata ai ricorsi definiti e ai provvedimenti emessi;
al contempo, non si instaura un rapporto di pubblico impiego (Conferma della sentenza breve del T.a.r.
Lazio, Roma, sez. II bis, n. 5900/2016). (cfr. Cons. Stato Sez. IV Sent., 31/08/2017,
n. 4122).
Né d'altro canto si potrebbe, osserva il Tribunale, giungere ad una diversa qualificazione dal momento che, come pacifico, i giudici tributari non svolgono esclusivamente il lavoro di giudice tributario, ma svolgono un'altra attività principale come quella di avvocato di commercialista, per la quale percepiscono altri proventi derivanti da attività fondate sul proprio lavoro autonomo.. Non si può quindi a parere del tribunale, non ritenere che siamo in presenza di un mero rapporto di servizio onorario per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali e, non , viceversa di un rapporto di lavoro qualificabile come di pubblico impiego ( né subordinato né autonomo. ( Cfr Cass. 10774/2020; cass. 17862/2016).
Alla luce di tali considerazioni appaiono del tutto ininfluenti le deduzioni sulla sussistenza di una subordinazione attenuata vertendo, come pacifico, in prestazioni intellettuali, dal momento che non siamo in presenza di alcun rapporto di lavoro bensì di un mero incarico onorario ovvero di un rapporto di servizio onorario con funzioni giurisdizionali.
Tanto premesso il ricorso va pertanto rigettato.
Assorbite ogni questione non espressamente trattata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti , in solido, a rifondere le spese di lite in favore dell'amministrazione convenute, che si liquidano in euro 9800,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso, Roma 31 maggio 2022 Il Giudice