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Sentenza 7 giugno 2024
Sentenza 7 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/06/2024, n. 5854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5854 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2024 |
Testo completo
Sentenza regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio udienza sostituita
N. 44397/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Fabio Gaetano Scotti presso il quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]3 con l'Avv. Rossella Andriulo presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nato Milano il 14/11/2017, c.f. e Controparte_1 C.F._3 nato a [...] il [...], c.f. , cittadini italiani;
CP_2 C.F._4
FATTO
La OR , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 18 dicembre 2023 Parte_1 con l'indicazione delle proprie condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, ed il Signor
, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 aprile 2024 con i medesimi Parte_2 contenuti, hanno esposto le proprie ragioni e deduzioni, dando altresì atto che il Tribunale per i pagina 1 di 2 Minorenni di Milano con provvedimento provvisorio ex. art. 473 bis 22 del 5 dicembre 2023 aveva già assunto i provvedimenti in relazione alle domande inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori;
all'udienza del 9 maggio 2024 avanti al Giudice onorario, avendo chiesto procedersi ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. ed avendo rinunciato al deposito di ulteriori difese ex art. 473 bis. 17
c.p.c., con revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice delegato, hanno raggiunto un accordo complessivo della lite sotto il profilo economico, unico qui rilevante, alle seguenti condizioni:
• Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di mantenimento dei figli minori Parte_2 Pt_1
e l'importo mensile di euro 400,00, (200,00 euro per ciascun figlio) Controparte_1 CP_2
a partire dal mese di maggio 2024;
• Le spese straordinarie, come indicate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano, sostenute nell'interesse dei figli minori, saranno suddivise dai genitori nella misura del 50%;
• L'importo dell'assegno unico per i minori, oggi di euro 300,00 mensili, sarà percepito integralmente dalla SI.ra . Pt_1
Le parti hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed all'impugnazione della sentenza,
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Va premessa l'incompetenza funzionale di questo Tribunale in ordine alla responsabilità genitoriale sui figli minori dovendosi sul punto ritenere competente il Tribunale per i Minorenni di Milano, che ha emesso in data 5.12.2023 ordinanza provvisoria ex art. 473 bis 22 c.p.c. confermando quanto disposto con decreto ex art. 473 bis.15 c.p.c.
Il Tribunale, sui residui aspetti oggetto di accordo tra le parti, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ritenuta l'incompetenza funzionale di questo Tribunale in ordine alla responsabilità genitoriale sui figli minori dovendosi sul punto ritenere competente il
Tribunale per i Minorenni di Milano, che ha emesso in data 5.12.2023 ordinanza provvisoria ex art. 473 bis 22 c.p.c;
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 5 giugno 2024 Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 2 di 2
N. 44397/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Fabio Gaetano Scotti presso il quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]3 con l'Avv. Rossella Andriulo presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nato Milano il 14/11/2017, c.f. e Controparte_1 C.F._3 nato a [...] il [...], c.f. , cittadini italiani;
CP_2 C.F._4
FATTO
La OR , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 18 dicembre 2023 Parte_1 con l'indicazione delle proprie condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, ed il Signor
, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 aprile 2024 con i medesimi Parte_2 contenuti, hanno esposto le proprie ragioni e deduzioni, dando altresì atto che il Tribunale per i pagina 1 di 2 Minorenni di Milano con provvedimento provvisorio ex. art. 473 bis 22 del 5 dicembre 2023 aveva già assunto i provvedimenti in relazione alle domande inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori;
all'udienza del 9 maggio 2024 avanti al Giudice onorario, avendo chiesto procedersi ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. ed avendo rinunciato al deposito di ulteriori difese ex art. 473 bis. 17
c.p.c., con revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice delegato, hanno raggiunto un accordo complessivo della lite sotto il profilo economico, unico qui rilevante, alle seguenti condizioni:
• Il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di mantenimento dei figli minori Parte_2 Pt_1
e l'importo mensile di euro 400,00, (200,00 euro per ciascun figlio) Controparte_1 CP_2
a partire dal mese di maggio 2024;
• Le spese straordinarie, come indicate nelle Linee Guida del Tribunale di Milano, sostenute nell'interesse dei figli minori, saranno suddivise dai genitori nella misura del 50%;
• L'importo dell'assegno unico per i minori, oggi di euro 300,00 mensili, sarà percepito integralmente dalla SI.ra . Pt_1
Le parti hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed all'impugnazione della sentenza,
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Va premessa l'incompetenza funzionale di questo Tribunale in ordine alla responsabilità genitoriale sui figli minori dovendosi sul punto ritenere competente il Tribunale per i Minorenni di Milano, che ha emesso in data 5.12.2023 ordinanza provvisoria ex art. 473 bis 22 c.p.c. confermando quanto disposto con decreto ex art. 473 bis.15 c.p.c.
Il Tribunale, sui residui aspetti oggetto di accordo tra le parti, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ritenuta l'incompetenza funzionale di questo Tribunale in ordine alla responsabilità genitoriale sui figli minori dovendosi sul punto ritenere competente il
Tribunale per i Minorenni di Milano, che ha emesso in data 5.12.2023 ordinanza provvisoria ex art. 473 bis 22 c.p.c;
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 5 giugno 2024 Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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