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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/11/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1534 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. SCAVELLO GIOVANNI, come da C.F._1
procura in atti,
E
nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. FASOLO CETTINA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
08/05/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di TAORMINA il 25/10/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 177, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati, in data 17/11/2011, i figli e Persona_1
; Persona_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“1) I coniugi si danno reciproca autorizzazione a vivere separati ed a stabilire, ove vogliano, il loro domicilio o residenza nel mutuo e civile rispetto l'uno dell'altro, prestano reciproco consenso e nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti e si obbligano a reiterare tale consenso innanzi alle autorità deputate al rilascio;
2) I coniugi convengono che la casa coniugale, di proprietà esclusiva della Dr.ssa sita in Messina, Via Controparte_1
Arcipeschieri n. 8, sarà assegnata alla moglie, che la abiterà unitamente ai figli. 3) I coniugi convengono che i figli vengano affidati condivisamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno. La responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo, attraverso decisioni concertate tra i genitori, in specie per quel che concerne l'istruzione, l'educazione e la salute dei minori. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente, secondo la permanenza dei minori presso ciascuno di essi;
4) I coniugi sceglieranno in autonomia ove stabilire la rispettiva abitazione, secondo le rispettive esigenze, fermo restando l'obbligo per entrambi di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località; 5) Il padre sarà libero di concordare con la madre la frequentazione con i minori e in caso di disaccordo questa verrà regolata secondo le seguenti modalità: Il padre potrà vedere e portare con sé i figli ogni martedì dalle ore 19:30 e sino al mattino successivo, potendo i minori pernottare presso la residenza di quest'ultimo. A settimane alterne, il padre terrà con sé i minori dal venerdì all'uscita della scuola sino alle ore 20:00 della domenica;
Durante le vacanze di Natale e di Capodanno, ad anni alterni, i figli trascorreranno la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro; il 31 dicembre con un genitore ed il giorno di Capodanno con l'altro; Nelle festività pasquali, i minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Nelle vacanze estive, i figli trascorreranno, quindici giorni con il padre, alternando di anno in anno il periodo 1-15 agosto ed il periodo 16-30 agosto per l'anno successivo, potendo le parti concordare, ove ritenuto opportuno, la modalità a settimane anche non consecutive. I sigg.ri e Pt_1 CP_1
si obbligano ad aggiornarsi reciprocamente circa gli spostamenti dei minori, nei periodi in cui i minori permarranno rispettivamente con l'uno o l'altro genitore. Il giorno del compleanno dei minori, gli stessi trascorreranno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro ad anni alterni, salvo che gli stessi non trovino un accordo per festeggiarlo insieme. I figli trascorreranno con ciascun genitore il compleanno dello stesso senza limiti di tempo, venendo sospeso il diritto di visita dell'altro. 5) Il Dr. corrisponderà, a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento ordinario dei figli un assegno pari ad euro 800,00 mensili da versare entro i primi cinque giorni di ogni mese alla Dr. oltre rivalutazione Controparte_1
annuale secondo indici ISTAT;
6) Il Dr. contribuirà, altresì, nella misura del Parte_1
50%, alle spese straordinarie per i figli, preventivamente concordate dai genitori di volta in volta;
7) I coniugi dichiarano di non richiedere alcun assegno per il mantenimento reciproco”.
All'udienza del 05/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 08/05/2025, provvede come segue: Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di TAORMINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 25/10/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 177, parte II, serie A;
rimette le parti all'udienza del 24/06/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 06/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1534 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. SCAVELLO GIOVANNI, come da C.F._1
procura in atti,
E
nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. FASOLO CETTINA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
08/05/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di TAORMINA il 25/10/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 177, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati, in data 17/11/2011, i figli e Persona_1
; Persona_2 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“1) I coniugi si danno reciproca autorizzazione a vivere separati ed a stabilire, ove vogliano, il loro domicilio o residenza nel mutuo e civile rispetto l'uno dell'altro, prestano reciproco consenso e nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti e si obbligano a reiterare tale consenso innanzi alle autorità deputate al rilascio;
2) I coniugi convengono che la casa coniugale, di proprietà esclusiva della Dr.ssa sita in Messina, Via Controparte_1
Arcipeschieri n. 8, sarà assegnata alla moglie, che la abiterà unitamente ai figli. 3) I coniugi convengono che i figli vengano affidati condivisamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno. La responsabilità genitoriale verrà esercitata di comune accordo, attraverso decisioni concertate tra i genitori, in specie per quel che concerne l'istruzione, l'educazione e la salute dei minori. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente, secondo la permanenza dei minori presso ciascuno di essi;
4) I coniugi sceglieranno in autonomia ove stabilire la rispettiva abitazione, secondo le rispettive esigenze, fermo restando l'obbligo per entrambi di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località; 5) Il padre sarà libero di concordare con la madre la frequentazione con i minori e in caso di disaccordo questa verrà regolata secondo le seguenti modalità: Il padre potrà vedere e portare con sé i figli ogni martedì dalle ore 19:30 e sino al mattino successivo, potendo i minori pernottare presso la residenza di quest'ultimo. A settimane alterne, il padre terrà con sé i minori dal venerdì all'uscita della scuola sino alle ore 20:00 della domenica;
Durante le vacanze di Natale e di Capodanno, ad anni alterni, i figli trascorreranno la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro; il 31 dicembre con un genitore ed il giorno di Capodanno con l'altro; Nelle festività pasquali, i minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro. Nelle vacanze estive, i figli trascorreranno, quindici giorni con il padre, alternando di anno in anno il periodo 1-15 agosto ed il periodo 16-30 agosto per l'anno successivo, potendo le parti concordare, ove ritenuto opportuno, la modalità a settimane anche non consecutive. I sigg.ri e Pt_1 CP_1
si obbligano ad aggiornarsi reciprocamente circa gli spostamenti dei minori, nei periodi in cui i minori permarranno rispettivamente con l'uno o l'altro genitore. Il giorno del compleanno dei minori, gli stessi trascorreranno il pranzo con un genitore e la cena con l'altro ad anni alterni, salvo che gli stessi non trovino un accordo per festeggiarlo insieme. I figli trascorreranno con ciascun genitore il compleanno dello stesso senza limiti di tempo, venendo sospeso il diritto di visita dell'altro. 5) Il Dr. corrisponderà, a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento ordinario dei figli un assegno pari ad euro 800,00 mensili da versare entro i primi cinque giorni di ogni mese alla Dr. oltre rivalutazione Controparte_1
annuale secondo indici ISTAT;
6) Il Dr. contribuirà, altresì, nella misura del Parte_1
50%, alle spese straordinarie per i figli, preventivamente concordate dai genitori di volta in volta;
7) I coniugi dichiarano di non richiedere alcun assegno per il mantenimento reciproco”.
All'udienza del 05/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 08/05/2025, provvede come segue: Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di TAORMINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 25/10/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 177, parte II, serie A;
rimette le parti all'udienza del 24/06/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 06/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.