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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/05/2024, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6136/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
SS Parte_1
SERGIO Pt_2
Parte_3
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
INTERVENUTO
Oggi 15 maggio 2024 ad ore innanzi al dott. Monica Attanasio, sono comparsi:
Per + 2 l'avv. SIMONELLI SAVERIO, oggi sostituito dall'avv. Erica Leorato Parte_4 Per l'avv. DEBONI MATTEO Controparte_1 L'avv. Leorato precisa le conclusioni come da memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., richiamando tutto quanto dedotto ed eccepito in atti nonché il contenuto del “preverbale” depositato il 14 maggio 2024. L'avv. Deboni si riporta alle conclusioni precisate con nota depositata telematicamente;
eccepisce l'inammissibilità del cd. preverbale, r ilevato comunque l'irtrlevanza della questione sollevata in qanto non agisce per conto di una SPV cessionaria del credito bensì dell'istituto bancario titolare Pt_5 dle credito, come ampiamente illustrato e documentato in atti
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Monica Attanasio
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Monica Attanasio, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa n. 6136/2023 R.G., vertente tra
(P.Iva: Parte_6 Parte_3
), (C.F.: ) e (C.F.: P.IVA_1 Parte_6 C.F._1 Parte_3
), opponenti, rappresentati e difesi dall'avv. Saverio Simonelli C.F._2
e
– già denominata – (P.Iva.: Controparte_1 Controparte_2
), in qualità di procuratrice di opposta, rappresentata e difesa P.IVA_2 Controparte_3 dall'avv. Matteo Simeone Deboni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 7 settembre 2023 la ed i sig.ri Parte_7
e , premesso che il precedente 18 agosto è stato loro notificato un atto di Parte_6 Parte_3 precetto per l'importo complessivo di € 656.938,00 fondato sul decreto ingiuntivo n. 2153/2023 emesso dal Tribunale di Verona in favore di hanno proposto opposizione ex art. Controparte_2
615 e 617 c.p.c. per i seguenti motivi:
- nullità del precetto per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
- carenza di legittimazione attiva di per mancanza di Controparte_1
prova della titolarità del credito;
- erroneità dell'importo precettato, difettando per uno dei contratti di mutuo il piano di ammortamento, e gli estratti conto analitici relativi a tutto il periodo del rapporto quanto ai finanziamenti chirografari;
pagina 2 di 4 - nullità della clausola del contratto di mutuo che utilizza l'Euribor come parametro per la definizione del tasso di interesse, per indeterminatezza dell'oggetto e contrarietà alla normativa antitrust;
- indeterminatezza del tasso di mora applicato al rapporto di mutuo fondiario;
- sussistenza di un credito degli opponenti a titolo di restituzione di costi e competenze indebitamente addebitati e di interessi applicati oltre il tasso soglia usurario;
- nullità delle fideiussioni prestate dai sig.ri e in quanto conformi allo Pt_2 Pt_3
schema predisposto dall'ABI e frutto di intesa restrittiva della concorrenza.
Si è costituita ritualmente in qualità di procuratrice di Controparte_1 CP_3
la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, proposta per motivi, riguardanti la
[...]
sussistenza e titolarità del credito azionato con il ricorso per ingiunzione, che avrebbero dovuto esser fatti valere con l'opposizione a decreto ingiuntivo – in effetti proposta dagli opponenti innanzi al
Tribunale di Verona.
A seguito della prima udienza la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
L'opposizione in esame presenta un'intestazione propria di un'opposizione a precetto (“Atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 e 617 cpc con richiesta di sospensiva”), ma, fatta eccezione per il primo motivo, tutti gli altri sono propri di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo – peraltro già proposta, e ad oggi pendente al n. 6952/2023 R.G.
Gli opponenti hanno in effetti ritenuto di opporsi al precetto riproponendo le medesime lagnanze fatte valere in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., ignorando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può fondarsi su vizi di formazione del provvedimento soltanto quando questi ne determinano l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono esser fatti valere solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia ha avuto o sta avendo sviluppo (cfr., tra le tante, Cass., 18 febbraio 2015, n. 3277 e Cass., 24 luglio 2012, n. 12911).
Quanto, poi, al primo motivo di opposizione, esso è manifestamente infondato, atteso che il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità di determinate azioni di cognizione ordinaria ma non dell'azione esecutiva, né tanto meno dell'atto di precetto, ad essa propedeutico.
pagina 3 di 4 Infondata, infine, è anche l'eccezione da ultimo formulata dagli opponenti con memoria depositata – peraltro in assenza di autorizzazione – il 14 maggio 2024, concernente la mancata iscrizione di CP_1 all'albo di cui all'art. 106 Tub, in quanto le norme imperative che dovrebbero portare alla nullità della procura conferita per la riscossione dei crediti sono norme che riguardano i crediti di cui sono titolari le cd. società veicolo, mentre nella specie agisce in forza di procura conferitale da . CP_1 CP_3
L'opposizione deve quindi essere rigettata.
Segue la condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite, liquidate in base a valori minimi per le sole fasi di studio ed introduttiva, nonché, per la manifesta inammissibilità ed infondatezza delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., a somma che si determina in misura pari ad un quarto delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa portante il n. 6136/2023 R.G. promossa da Parte_7
e , avverso in qualità di
[...] Parte_6 Parte_3 Controparte_1
procuratrice di definitivamente decidendo: Controparte_3
Rigetta l'opposizione proposta da e Parte_7 Parte_6 Pt_3
, avverso in qualità di procuratrice di
[...] Controparte_1 Controparte_3
Condanna gli opponenti, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte, che liquida in € 3.824,00, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa.
Condanna inoltre gli opponenti, in via tra loro solidale, al pagamento in favore della controparte della somma di € 849,25 ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Verona, 15 maggio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Monica Attanasio
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
SS Parte_1
SERGIO Pt_2
Parte_3
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
INTERVENUTO
Oggi 15 maggio 2024 ad ore innanzi al dott. Monica Attanasio, sono comparsi:
Per + 2 l'avv. SIMONELLI SAVERIO, oggi sostituito dall'avv. Erica Leorato Parte_4 Per l'avv. DEBONI MATTEO Controparte_1 L'avv. Leorato precisa le conclusioni come da memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., richiamando tutto quanto dedotto ed eccepito in atti nonché il contenuto del “preverbale” depositato il 14 maggio 2024. L'avv. Deboni si riporta alle conclusioni precisate con nota depositata telematicamente;
eccepisce l'inammissibilità del cd. preverbale, r ilevato comunque l'irtrlevanza della questione sollevata in qanto non agisce per conto di una SPV cessionaria del credito bensì dell'istituto bancario titolare Pt_5 dle credito, come ampiamente illustrato e documentato in atti
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Monica Attanasio
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Monica Attanasio, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa n. 6136/2023 R.G., vertente tra
(P.Iva: Parte_6 Parte_3
), (C.F.: ) e (C.F.: P.IVA_1 Parte_6 C.F._1 Parte_3
), opponenti, rappresentati e difesi dall'avv. Saverio Simonelli C.F._2
e
– già denominata – (P.Iva.: Controparte_1 Controparte_2
), in qualità di procuratrice di opposta, rappresentata e difesa P.IVA_2 Controparte_3 dall'avv. Matteo Simeone Deboni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 7 settembre 2023 la ed i sig.ri Parte_7
e , premesso che il precedente 18 agosto è stato loro notificato un atto di Parte_6 Parte_3 precetto per l'importo complessivo di € 656.938,00 fondato sul decreto ingiuntivo n. 2153/2023 emesso dal Tribunale di Verona in favore di hanno proposto opposizione ex art. Controparte_2
615 e 617 c.p.c. per i seguenti motivi:
- nullità del precetto per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
- carenza di legittimazione attiva di per mancanza di Controparte_1
prova della titolarità del credito;
- erroneità dell'importo precettato, difettando per uno dei contratti di mutuo il piano di ammortamento, e gli estratti conto analitici relativi a tutto il periodo del rapporto quanto ai finanziamenti chirografari;
pagina 2 di 4 - nullità della clausola del contratto di mutuo che utilizza l'Euribor come parametro per la definizione del tasso di interesse, per indeterminatezza dell'oggetto e contrarietà alla normativa antitrust;
- indeterminatezza del tasso di mora applicato al rapporto di mutuo fondiario;
- sussistenza di un credito degli opponenti a titolo di restituzione di costi e competenze indebitamente addebitati e di interessi applicati oltre il tasso soglia usurario;
- nullità delle fideiussioni prestate dai sig.ri e in quanto conformi allo Pt_2 Pt_3
schema predisposto dall'ABI e frutto di intesa restrittiva della concorrenza.
Si è costituita ritualmente in qualità di procuratrice di Controparte_1 CP_3
la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, proposta per motivi, riguardanti la
[...]
sussistenza e titolarità del credito azionato con il ricorso per ingiunzione, che avrebbero dovuto esser fatti valere con l'opposizione a decreto ingiuntivo – in effetti proposta dagli opponenti innanzi al
Tribunale di Verona.
A seguito della prima udienza la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'odierna udienza.
L'opposizione in esame presenta un'intestazione propria di un'opposizione a precetto (“Atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 e 617 cpc con richiesta di sospensiva”), ma, fatta eccezione per il primo motivo, tutti gli altri sono propri di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo – peraltro già proposta, e ad oggi pendente al n. 6952/2023 R.G.
Gli opponenti hanno in effetti ritenuto di opporsi al precetto riproponendo le medesime lagnanze fatte valere in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., ignorando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può fondarsi su vizi di formazione del provvedimento soltanto quando questi ne determinano l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono esser fatti valere solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia ha avuto o sta avendo sviluppo (cfr., tra le tante, Cass., 18 febbraio 2015, n. 3277 e Cass., 24 luglio 2012, n. 12911).
Quanto, poi, al primo motivo di opposizione, esso è manifestamente infondato, atteso che il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità di determinate azioni di cognizione ordinaria ma non dell'azione esecutiva, né tanto meno dell'atto di precetto, ad essa propedeutico.
pagina 3 di 4 Infondata, infine, è anche l'eccezione da ultimo formulata dagli opponenti con memoria depositata – peraltro in assenza di autorizzazione – il 14 maggio 2024, concernente la mancata iscrizione di CP_1 all'albo di cui all'art. 106 Tub, in quanto le norme imperative che dovrebbero portare alla nullità della procura conferita per la riscossione dei crediti sono norme che riguardano i crediti di cui sono titolari le cd. società veicolo, mentre nella specie agisce in forza di procura conferitale da . CP_1 CP_3
L'opposizione deve quindi essere rigettata.
Segue la condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite, liquidate in base a valori minimi per le sole fasi di studio ed introduttiva, nonché, per la manifesta inammissibilità ed infondatezza delle ragioni poste a fondamento dell'opposizione, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., a somma che si determina in misura pari ad un quarto delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa portante il n. 6136/2023 R.G. promossa da Parte_7
e , avverso in qualità di
[...] Parte_6 Parte_3 Controparte_1
procuratrice di definitivamente decidendo: Controparte_3
Rigetta l'opposizione proposta da e Parte_7 Parte_6 Pt_3
, avverso in qualità di procuratrice di
[...] Controparte_1 Controparte_3
Condanna gli opponenti, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte, che liquida in € 3.824,00, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa.
Condanna inoltre gli opponenti, in via tra loro solidale, al pagamento in favore della controparte della somma di € 849,25 ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Verona, 15 maggio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Monica Attanasio
pagina 4 di 4