Sentenza 30 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 30/10/2023, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/10/2023
N. 00629/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00912/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI OM
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 912 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Bava e Rosangela Di Nocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Rosangela Di Nocco in Bologna, via delle Lame 2;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II Repato servizio speciali benefici prot. n. -OMISSIS- del 24 novembre 2022, notificato l’1 dicembre 2022;
- di tutti i provvedimenti e pareri ad esso presupposti, con particolare riferimento al parere Comitato di Verifica 3 dicembre 2022 n. -OMISSIS-;
e per l’effetto, previo riconoscimento della causa di servizio per la patologia “esiti di orchifunelectomia sinistra per neoplasia a cellule germinali a tipo seminoma classico del testicolo sinistro” la condanna della Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente dell’equo indennizzo corrispondente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto n. -OMISSIS- del 24 novembre 2022, la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva ha negato la dipendenza della patologia sofferta dal ricorrente da causa di servizio ai sensi del DPR 461/2001. Ciò sulla scorta del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-, reso nell’adunanza n. -OMISSIS- del 3 novembre 2022, che ha escluso la sussistenza dei presupposti sia per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia, che per il riconoscimento dei benefici previsti dal DPR n. 243/2006.
Conseguentemente, è stata anche respinta, per mancanza dei presupposti (e cioè del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio), l’istanza per il riconoscimento del diritto ai benefici previsti dal DPR n. 243 del 2006 per i soggetti equiparati alle vittime del dovere (e cioè coloro che abbiano contratto infermità permanente ed invalidante a causa di servizio per particolari condizioni ambientali e operative).
Avverso il decreto -OMISSIS- del 2022, ritenuto illegittimo, il destinatario ha proposto ricorso, deducendo:
1. violazione degli artt. 603 del d. lgs. 66/10, dell’art. 1078 e ss. del DPR 90/2010. Il provvedimento di diniego avrebbe acriticamente recepito ob relationem il nuovo parere del Comitato di Verifica, che a sua volta avrebbe opinato negativamente sulla base di generiche considerazioni inerenti la asserita irrilevanza del servizio; irrilevante, in particolare, sarebbe, secondo l’Amministrazione, la esposizione in teatri operativi esteri, ove, asseritamente, l’uranio impoverito non avrebbe in sé provocato alcun tipo di contaminazione e dunque di pericolo. Secondo parte ricorrente l’art. 603 del D.lgs. 66/2010 avrebbe introdotto una presunzione intrinseca di pericolosità, per cui il Comitato di verifica avrebbe dovuto dimostrare la dipendenza da altra causa della patologia (CdS IV 3418/19);
2. eccesso di potere per travisamento, carenza di motivazione e di presupposti e violazione dell’art. 1078 del DPR 90/2010. Il Comitato avrebbe inopinatamente pretermesso di considerare che l’odierno ricorrente è un soggetto che è stato ripetutamente e prolungatamente esposto senza alcuna cautela, DPI, avvertenza, nei teatri operativi esteri, a fattori nocivi oncogeni.
L’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Solo successivamente alla rinuncia alla domanda cautelare, essa ha depositato, oltre a rilevante documentazione, anche una relazione, nella quale si sottolinea la conformità all’ordinamento dei provvedimenti impugnati.
In vista dell’udienza pubblica, fissata per la trattazione del merito del ricorso, solo parte ricorrente ha depositato una memoria, nella quale ha insistito per l’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2023, su conforme richiesta delle parti, la controversia è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorrente riconduce sostanzialmente l'insorgenza della patologia dallo stesso sofferta all'asserita esposizione a fattori di rischio ambientale quali l'uranio impoverito (U.D.), nanoparticelle di metalli pesanti ed emissioni nocive, in assenza di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e/o di informazioni circa i rischi presenti nei luoghi di impiego in occasione del servizio prestato all'estero, attesa la partecipazione a missioni internazionali svolte in BO, Kosovo e in IB e l’attività di addestramento svolta presso poligoni di tiro in cui avrebbe potuto essere esposto all’azione di agenti patogeni.
Tali circostanze sono state tutte attentamente analizzate dall’Organo tecnico che ha però ritenuto di dover dare maggiore pregio a tutti i fattori eziologici noti per la patologia, che non includono l’esposizione ad uranio impoverito, anche e principalmente in considerazione del fatto che il militare in questione non ha provato di aver realmente subìto tale esposizione.
È pur vero che l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, richiamato da parte ricorrente a fondamento delle proprie doglianze, riconosce che, in presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in un teatro operativo caratterizzato da potenziale contaminazione da agenti patogeni), la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che l’Amministrazione non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità (così la sentenza del Consiglio di Stato, n. 6977/22).
Nel caso di specie manca, però, la prova di quell’esposizione che fa scattare la presunzione del nesso di causalità tra prestazione del servizio e patologia. Parte ricorrente, infatti, ha provato solo la presenza in BO RZ (Sarajevo) dal 30.06.1998 al 26.11.1998, in Kosovo (Pec) dal 26.09.2000 al 19.02.2001, in IB (Marakah) dal 21.10.2009 al 01.05.2010.
In altre parole, il ricorrente ha dimostrato di aver prestato servizio in zone che sono state teatro di guerra, ma non ha fornito alcun principio di prova né che ciò sia accaduto nel periodo in cui erano in uso armi potenzialmente contaminanti, né di essere stato assegnato a mansioni che l’abbiano esposto al rischio della contaminazione, tenuto conto di quanto puntualizzato dalla giurisprudenza in materia.
La Cassazione ha, infatti, chiarito che “i destinatari della fattispecie in esame devono provare i fatti e cioè di essersi trovati in uno degli ambienti selezionati dal legislatore nel quale in concreto si è verificato l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito ed è quindi avvenuta la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico e tali circostanze fanno di per sé presumere la dipendenza della forma tumorale contratta dall’esposizione all’uranio impoverito, pur essendo naturalmente possibile fornire la prova contraria” (cfr. tra le tante, la sentenza n. 7409/2023).
Il Comitato di verifica ha, quindi, escluso la sussistenza di tale presupposto essenziale, dal momento che il ricorrente non ha dimostrato una particolare esposizione nel corso delle missioni in cui è stato impiegato, tanto più che lo stesso è stato prevalentemente assegnato al disbrigo di pratiche amministrative e non ha partecipato (essendo stato inviato in missione dopo la cessazione delle attività belliche contaminanti) ad alcun scontro armato e pertanto non ha mai fatto ricorso a munizionamenti con uranio impoverito, né può aver subìto le conseguenze dell’eventuale uso degli stessi da parte di altre forze armate.
Più precisamente, parte ricorrente non risulta aver adeguatamente confutato quanto sostenuto nel parere del Comitato di verifica, laddove esclude l’esposizione all’uranio impoverito nel corso della missione in BO, in quanto sono state disposte specifiche verifiche che, in relazione alla caserma in cui si trovava il ricorrente, hanno escluso il rischio di irraggiamento esterno in prossimità di dardi di DU o di parti consistenti di essi e rischio di incorporazione di DU per inalazione o per ingestione. Nel parere si chiarisce, infatti, che “L'incorporazione per inalazione diretta di vapori di DU, prodottisi per impatto dardo-bersaglio, è da escludere nel caso della BO (come anche nel caso del Kosovo) a causa del tempo intercorso tra la fine delle azioni belliche (settembre 1995) e, l'arrivo delle Forze Italiane in teatro (20 dicembre 1995). Infine, il rischio di inalazione collegato alla risospensione” è stato a sua volta escluso sulla base di apposite indagini.
Quanto alla “missione in IB, non sembra che le attività di servizio svolte possano in alcun modo essere poste in relazione all'asserita esposizione ad UI/NP, atteso che non vi è traccia dell'impiego bellico di uranio impoverito nel paese mediorientale.”.
Dunque, il parere esclude il riconoscimento della causa di servizio in ragione del fatto che “non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro reso antecedenti occupazionali associabili casualmente all’infermità”.
Nessuna di queste affermazioni è smentita dal ricorrente, con la conseguenza che non può ritenersi dimostrato che lo stesso abbia prestato servizio in zone soggette a contaminazione all’epoca della sua presenza, così escludendo l’operare dell’automatismo presuntivo invocato da parte ricorrente e della conseguente inversione dell’onere della prova ponendo a carico dell’esercito la dimostrazione della non dipendenza da causa del servizio della patologia.
Quanto alla contaminazione da metalli pesanti e emissioni nocive per l’attività di tiro presso i poligoni italiani, l’Amministrazione resistente ha chiarito come il territorio dove insistono i poligoni sia continuamente monitorato con approfondite e ripetute verifiche ambientali finalizzate ad accertare l’esistenza di agenti inquinanti o altri fattori di rischio per la salute umana, grazie a una fattiva collaborazione che dura nel tempo tra il Ministero della Difesa, gli Enti Territoriali e le Asl per il territorio interessato. Le munizioni utilizzate sono di tipo convenzionale e i bersagli sono posizionati ad una distanza di sicurezza con variazione a seconda della tipologia di addestramento da condurre in modo da impedire ogni possibilità di contaminazione.
Anche in relazione a tale asserita possibilità di esposizione ad agenti contaminante deve, dunque, ravvisarsi la carenza della prova del presupposto oggettivo.
Ne deriva che il parere n. -OMISSIS- (già All.4), con cui il Comitato di Verifica, all’esito di una approfondita istruttoria, ha ritenuto di escludere ogni valido nesso di causalità o di concausalità efficiente e determinante tra il servizio prestato e l’infermità sofferta dal militare, deve ritenersi immune dai vizi dedotti.
Così respinto il ricorso, le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'LI OM (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Mara Bertagnolli, Presidente FF, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Mara Bertagnolli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.