Sentenza breve 27 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 27/06/2022, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2022
N. 01150/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00766/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 766 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Giardina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Crotone, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento, previa sospensione
-del decreto del Questore di Crotone n.-OMISSIS- del 23.03.2022, con cui è stata irrogata la sanzione pecuniaria nella misura di 2/30 di trattenuta di una mensilità dello stipendio e degli assegni a carattere fisso e continuativo a carico dell’incolpato, Sostituto Commissario Coordinatore, -OMISSIS- per avere: “ al di fuori di esigenze di servizio, intratteneva relazioni con persone che notoriamente non godono di estimazione pubblica”, notificato il 25.03.2022 [doc. 1];
- dell’atto di contestazione di addebiti della Questura di Crotone n. -OMISSIS- del 17.02.2022 emesso nei confronti del Sostituto Commissario Coordinatore -OMISSIS- [doc. 2];
- della relazione di servizio dell’8.02.2022 dell’addetto allo sportello dell’Ufficio Passaporti della Questura di Crotone
- della relazione di servizio del 02.02.2022 dell’addetto allo sportello dell’Ufficio Passaporti della Questura di Crotone [doc. 4];
-della nota del Vicario del Questione di Crotone del 10.02.2022 [doc. 5];
-della nota della Questura di Crotone, n. -OMISSIS- del 14.03.2022, relativa alla convocazione del ricorrente per la riunione del 23.03.2022, della Commissione Consultiva ai fini del procedimento disciplinare [doc. 7];
-nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi collegati e consequenziali di estremi sconosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Premesso che:
-il -OMISSIS-, nella qualità di sostituto commissario coordinatore in servizio presso la Questura di Crotone, ha impugnato il provvedimento con il quale è stata applicata, nei suoi confronti, la sanzione disciplinare a carattere pecuniario della trattenuta, nella misura pari a 2/30 di una mensilità dello stipendio e degli assegni, “ per avere, al di fuori di esigenze di servizio, intrattenuto relazioni con persone che “notoriamente non godono di estimazione pubblica”;
-il gravame è stato esteso agli atti del procedimento disciplinare;
-l’episodio addebitato al ricorrente è consistito: a) nell’essersi presentato presso l’Ufficio Passaporti in compagnia di persona condannata per il reato di accaparramento di voti con metodo mafioso, peraltro tratta in arresto dal medesimo ricorrente in data 9 ottobre 2013 in esecuzione di ordine di carcerazione, ed essersi prestato al ritiro del documento del pregiudicato che lo aveva indicato quale incaricato al ritiro; b) di essersi, successivamente, interessato tramite telefono, circa la predisposizione del documento, in modo tale da poterlo ritirare per conto del richiedente;
-il -OMISSIS- si è rivolto al Tar per contestare la legittimità del provvedimento applicativo della sanzione disciplinare e dei presupposti atti del procedimento disciplinare, dei quali ha chiesto l’annullamento sulla base dei seguenti motivi: I – Violazione e falsa applicazione art. 12, comma 1° n. 4 e 5 del D.P.R. 782/1985 – Violazione e falsa applicazione art. 4 del D.P.R. 737/1981 – Violazione e falsa applicazione art. 3 legge 241/1990 - Eccesso di potere. Difetto di istruttoria - Difetto di motivazione; II– Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta – irragionevolezza manifesta – Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione art. 3 legge 241/1990; III – Violazione dell’art. 12 del D.P.R. 737/1981 – Illegittimità derivata di tutti gli atti del procedimento; IV – Violazione e falsa applicazione art. 12 D.P.R. 737/1981 e art. 103 del D.P.R. 3/1957 – Violazione e falsa applicazione art. 3 legge 241/1990 - Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta. – Difetto di motivazione - Illegittimità derivata di tutti gli atti del procedimento; V – (1) Eccesso di potere per erronea valutazione e travisamento dei fatti. Irragionevolezza manifesta. (2) – Violazione e falsa applicazione art. 13 D.P.R. 737/1981 – Violazione e falsa applicazione art. 3 legge 241/1990 - Eccesso di potere per Difetto di motivazione e istruttoria –; VI – Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e sviamento – Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione art. 3 legge 241/1990; VII – Violazione e falsa applicazione art. 13 D.P.R. 737/1981 – Violazione e falsa applicazione art. 3 legge 241/1990 - Eccesso di potere per difetto di motivazione.
-le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso del quale hanno chiesto il respingimento siccome infondato;
-alla camera di consiglio del 22 giugno 2022, è stato dato avviso alle parti costituite in ordine alla possibilità di definire la controversia nelle forme di cui all’art. 60 del c.p.a.
Ritenuto che:
il ricorso è fondato atteso che: a) la sanzione disciplinare è stata applicata in difetto di accertamenti istruttori atti a verificare l’effettiva sussistenza di una frequentazione inopportuna da parte dell’agente di P.S.; b) il Questore ha ritenuto di discostarsi immotivatamente dal parere reso all’unanimità dalla Commissione Consultiva la quale ha, invece, valutato l’episodio come privo di rilevanza disciplinare, e proposto l’archiviazione del contesto; c) dalla lettura degli atti emerge chiaramente la mancanza dell’elemento materiale dell’incolpazione, attesa la natura occasionale del fatto contestato al -OMISSIS-, e la conseguente impossibilità di ricondurlo ad una frequentazione , che presuppone il carattere stabile di un rapporto interpersonale;
-d) appare, altresì, credibile la giustificazione fornita dal ricorrente in ordine alle ragioni del suo interessamento al rilascio del passaporto di soggetto pregiudicato, dettato da interesse investigativo per l’acquisizione di propalazioni utili da soggetto propostosi come fonte di indagini; e) dalla lettura della relazione di servizio del Vice Questore, superiore gerarchico del ricorrente all’epoca del fatto contestato, emerge in maniera inequivoca il notevole apprezzamento espresso per le doti professionali e di carattere investigativo del ricorrente, e l’informazione che il -OMISSIS- aveva reso al superiore circa l’eventuale acquisizione di notizie utili a fini di indagine da terzi;
Ritenuto che, pertanto:
-il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
-le spese processuali possono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
Arturo Levato, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dibello | Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.