TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 27/06/2022, n. 1150
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Sentenza breve 27 giugno 2022

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, riguarda un ricorso presentato da un Sostituto Commissario Coordinatore contro un decreto del Questore di Crotone che irrogava una sanzione disciplinare pecuniaria. Il ricorrente contestava la legittimità della sanzione, sostenendo che non vi fosse stata una corretta istruttoria e che il provvedimento fosse basato su un'errata valutazione dei fatti, in particolare riguardo a relazioni con soggetti di dubbia reputazione. Le amministrazioni resistenti, al contrario, sostenevano la validità della sanzione.

Il giudice ha accolto il ricorso, evidenziando che la sanzione era stata applicata senza adeguati accertamenti istruttori e che il Questore si era discostato ingiustificatamente dal parere della Commissione Consultiva, che aveva ritenuto l'episodio privo di rilevanza disciplinare. Inoltre, il giudice ha sottolineato la mancanza dell'elemento materiale dell'incolpazione, considerando la natura occasionale del fatto contestato e la giustificazione del ricorrente, legata a motivi investigativi. Pertanto, il provvedimento impugnato è stato annullato, con spese compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 27/06/2022, n. 1150
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 1150
    Data del deposito : 27 giugno 2022
    Fonte ufficiale :

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