Sentenza 28 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 28/12/2020, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/12/2020
N. 00862/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00359/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia NA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 359 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto Trimarco, Roberta Sebastianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa non costituito in giudizio;
Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Bologna, via A. Testoni 6;
per l'annullamento
del decreto n° 248/18 del comando generale dell'arma dei carabinieri di rigetto della richiesta di riconoscimento di causa di servizio notificato in data 21 febbraio 2018; parere del comitato di verifica delle cause di servizio del 622 del 6 ottobre 2017;
ogni altro atto presupposto–conseguente–connesso;
per l'accertamento
del diritto al riconoscimento della dipendenza di causa di servizio;
del diritto con conseguente condanna dell'amministrazione alla corresponsione delle somme previste a titolo di equo indennizzo;.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Marco Morgantini e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25 del d. l. n° 137 del 2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. il ricorrente espone in punto di fatto quanto segue.
In data 8.9.2008 si è arruolato nell’ Esercito Italiano quale Volontario in ferma prefissata annuale, superando tutte le prove psico-fisiche ed attitudinali previste dal bando per l’assunzione di 11.680 volontari in ferma prefissata di un anno per il 2008.
In data 22.9.2010, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri in ferma prefissata quadriennale, superando nuovamente tutte le prove psicofisiche ed attitudinali previste dal bando per l’assunzione di 1552 Carabinieri in ferma prefissata quadriennale per il 2010.
In data del 6.9.2013 ha presentato domanda di riconoscimento di causa di servizio delle patologie “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-”.
Ad oggi il ricorrente è transitato ai ruoli civili dell’amministrazione della difesa e presta servizio presso il Comando Provinciale di Modena con mansioni amministrative.
Con i provvedimenti impugnati l’amministrazione di appartenenza ha rigettato la richiesta di causa di servizio.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha così motivato il diniego:
- l'infermita' -OMISSIS-, in trattamento immunosoppressivo long term non puo' riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di una -OMISSIS-, ecc.) che colpisce con maggiore frequenza i piccoli vasi (arteriole e venule); la malattia ha eziologia sconosciuta, forse autoimmune, e pertanto su di essa non possono aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, gli invocati eventi del servizio prestato;
- l'infermita': -OMISSIS-, latente, trattata con -OMISSIS- non puo' riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di una patologia su base genetica che colpisce alcune strutture poste sulla superficie delle -OMISSIS- causandone un malfunzionamento e creando così degli squilibri nell'attività elettrica e aumentando il rischio di insorgenza dì -OMISSIS- potenzialmente fatali; sull'insorgenza della predetta patologia pertanto non possono aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, gli invocati eventi del servizio prestato.
Parte ricorrente lamenta:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dpr 461/2001 eccesso di potere in tutte le sue forme difetto di istruttoria, inadeguatezza dell’accertamento del requisito sanitario violazione dell’art. 3 l. 241/1990;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dpr 461/2001 eccesso di potere violazione dell’art. 3 l. 241/1990.
L'amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
2. Parte ricorrente lamenta che l’amministrazione ha omesso di considerare i presupposti della dipendenza della patologia da causa di servizio.
Più nello specifico ritiene che la patologia del “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-” siano state causate o comunque slatentizzate dai fatti di servizio indicati dal ricorrente nell’istanza introduttiva del beneficio, e segnatamente, dagli estenuanti turni di servizio operativo, il suo distacco presso le zone di montagna e disagiate colpite dal sisma ed effettuando ivi diverse ore di straordinario senza adeguato riposo fino a poco tempo prima dell’insorgenza della patologia.
Sotto tale profilo egli fa anche specifico riferimento a perizie medico legali di parte.
3. Tali profili di doglianza non appaiono meritevoli di positivo apprezzamento.
Il Comitato di Verifica ha espresso motivazioni congrue e specifiche, valutando le patologie, lo stato di servizio del ricorrente e le valutazioni espresse dalla Commissione Medico Ospedaliera.
Ne consegue la completezza dell'istruttoria.
Né sono state evidenziate lacune di tipo logico nelle valutazioni espresse dal Comitato di Verifica, censurabili da parte del Collegio.
I pareri del Comitato di Verifica per le Cause di servizio sono, come è noto, sindacabili solo per travisamento di fatti o manifesta illogicità, non potendo il giudice amministrativo sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità, in sede amministrativa. Il parere del Comitato di Verifica è infatti un atto connotato da discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica, e, conseguentemente tale parere è insindacabile, eccetto le ipotesi di manifesta irragionevolezza, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto rilevanti, nonché di non corretta gestione dei criteri tecnici e del procedimento.
Il Comitato di Verifica per le cause di servizio esprime un giudizio conclusivo, che rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti (quali la C.M.O. o altre strutture mediche o perizie mediche di parte). Si tratta di un parere di carattere più complesso, sia per la composizione dell'organo (essendo presenti nel Comitato soggetti con professionalità mediche, giuridiche, amministrative), sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali, che assorbe quindi i diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento (così Consiglio di Stato IV n° 3248 del 22 maggio 2020, Tar Bologna I n° 790 del 1 dicembre 2020).
Ebbene, a tali compiti istituzionalmente assegnati ad un siffatto Oganismo, il Comitato di Verifica appare nella specie aver compiutamente adempiuto e tanto a mezzo di un’attività valutativa del tutto ineccepibile quanto al giudizio di merito espresso, da ritenersi immune da quelle illogicità od altre anomalie che avrebbero potuto inficiare il relativo apprezzamento.
In relazione poi al riferimento all'intempestività della domanda fatto dal comitato, cosa che parte ricorrente contesta, trattasi di questione del tutto marginale e comunque assorbita dalla circostanza che nella specie vi è stata una valutazione nel merito della domanda , resa in termini di non sussistenza della dipendenza da causa di servizio
In conclusione il ricorso è infondato.
La peculiarità della vicenda all’esame consiglia di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia NA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese processuali compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza con l'intervento dei magistrati:
Andrea Migliozzi, Presidente
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Andrea Migliozzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.