Sentenza 17 gennaio 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 17/01/2014, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00145/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01155/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2008, proposto da:
D'IA EN TA, AR NA AR e AR NI, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Misserini, E. Claudio Schiavone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Agnese Caprioli in Lecce, via Luigi Scarambone, 56;
contro
Ministero della Difesa - Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
Direzione Generale delle Pensioni Militari;
per l'annullamento
- del provvedimento adottato dal Ministero della Difesa - Direzione Generale delle Pensioni Militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati della leva III Reparto - 8^ divisione causa di servizio ed equo indennizzo SC della M.M. dell'A.M. ed Ispettori dell'Ama dei
Carabinieri, N. Prot. 70139, datato 31/3/2008, posizione n. 409169, avente ad oggetto "Equo indennizzo legge 23 dicembre 1970, n. 1094 e D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 Mar. AR
IO nato a [...] il [...] e deceduto in data 30.08.2001";
- del verbale modello ML/AB n. 00123 in data 15/4/2003 del Ministro della Difesa - Istituto Medico Legale A.M.- IML - sede distaccata "Viale G. D'Annunzio, 1 Bari Collegio Medico Legale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2013 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. G. Misserini per i ricorrenti e avv. dello Stato I. Piracci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gli eredi del SC AR impugnano il provvedimento con il quale il Ministero della Difesa comunica di non poter dare corso alla pratica di equo indennizzo richiesto perché “ la domanda di dipendenza da causa di servizio, assunta al protocollo il 22 giugno 2001, risulta intempestiva ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.P.R. 461/2001 in quanto prodotta dall’interessato oltre i 6 mesi dalla data di conoscenza dell’infermità richiesta ( v. considerazioni medico legali contenute nel p.v. del 15 aprile 2003).
Inoltre anche la domanda sottoscritta dagli eredi del sottufficiale in data 2 maggio 2002 non può essere accolta in quanto formulata oltre i sei mesi dalla data del decesso “( art.2, comma 1 citato).
Le richieste intese ad ottenere il beneficio dell’equo indennizzo, rispettivamente datate 24 luglio 2001, 2 maggio 2002, e 2 maggio 2003 sono irricevibili perché presentate oltre i termini perentori di cui alla suddetta normativa.
I ricorrenti deducono le seguenti censure:
- violazione e falsa applicazione dell’art 2 del dpr.461/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241 del 1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Incompetenza;
- violazione e falsa applicazione dell’art.11 del dpr 461/2001. Incompetenza. Violazione dell’art.14 del dpr 461/2001. Violazione della scansione procedimentale legale.
Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio per contrastare il ricorso del quale ha chiesto pronunciarsi l’irricevibilità, l’inammissibilità, l’infondatezza.
La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 14 novembre 2013.
DIRITTO
I ricorrenti lamentano, con il primo motivo di ricorso, la violazione dell’art. 2 del dpr 461/2001.
In particolare, essi si dolgono del fatto che la domanda presentata dallo stretto congiunto- SC AR- in data 19 giugno 2001 al fine di far si che l’infermità “blocco atrioventricolare totale “ fosse giudicata come interdipendenza e/o aggravamento di una insufficienza coronarica, a sua volta riconosciuta dipendente da causa di servizio - sia stata considerata intempestiva dalla competente amministrazione militare.
Secondo i deducenti il termine di sei mesi entro il quale la norma richiamata consente la presentazione della istanza dovrebbe decorrere dalla data in cui l’interessato acquisisce conoscenza piena della gravità della malattia.
Da questa lettura della norma deriverebbe che , avendo avuto il AR conoscenza qualificata della gravità del male che lo affliggeva e della natura della malattia solo a seguito del ricovero presso l’Azienda Ospedaliera di Padova in data 6 febbraio 2001, con dimissioni in data 21 febbraio 2001 , la sua istanza avrebbe dovuto essere giudicata tempestiva.
Né può tacersi il fatto che la infermità “blocco atrioventricolare totale” e le infermità causa del decesso ( cardiopatia ischemica, edema polmonare acuto, arresto cardiocircolatorio) debbano considerarsi senz’altro riconducibili alla “insufficienza coronarica e conseguente intervento di rivascolarizzazione miocardica”, potendosi affermare la sussistenza di un nesso di stretta interdipendenza tra le patologie che è stato trascurato dalla P.a. di settore.
Ne sarebbe scaturita una motivazione apodittica che si è limitata ad operare un richiamo al verbale del Collegio medico legale cui, peraltro spettano solo valutazioni specialistiche e non di natura amministrativa.
Il motivo di ricorso è, nel suo complesso, infondato.
Dalla lettura dell’art.2, comma 1 del dpr 461/2001 emerge che la domanda di riconoscimento della dipendenza di una infermità da causa di servizio deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui lo stesso ha avuto conoscenza dell’infermità o del suo aggravamento.
La giurisprudenza ha costantemente espresso l’avviso secondo il quale la conoscenza dell’infermità coincide con il momento in cui il dipendente ha avuto la percezione, secondo un criterio di normalità, dell’effettiva consistenza e gravità dell’affezione nonché delle relative conseguenze.
Nella specie, il termine di sei mesi entro il quale poteva essere presentata la domanda in argomento decorreva, però, dalla data di dimissioni del AR dall’Azienda Ospedaliera “ SS. Annunziata “ e cioè dalla data del 10 luglio 2000.
E’ infatti sufficiente leggere la diagnosi formulata al momento delle dimissioni dal predetto nosocomio nei riguardi del sottufficiale AR per rendersi conto di quanto il medesimo disponesse, già alla data del 10 luglio 2000, di tutti gli elementi per valutare realmente sussistente l’aggravamento della patologia cardiaca di cui era risultato sofferente e le sue possibili conseguenze.
Più in dettaglio, il blocco atrioventricolare totale veniva già individuato al momento delle dimissioni dall’Azienda Ospedaliera SS. Annunziata di Taranto quale patologia compresente in soggetto portatore di insufficienza coronarica.
Non solo.
La gravità della situazione era percepibile fin dal quel ricovero secondo un criterio di media diligenza avuto riguardo alla circostanza che il blocco atrioventricolare totale veniva trattato, già all’atto del ricovero a Taranto, con stimolazione endocardica definitiva, come risulta dalla scheda di dimissioni del AR dall’Ospedale di Taranto, segno evidente di una condizione di notevole criticità del paziente.
Non può quindi accedersi alla tesi secondo la quale il AR fu in grado di avvedersi compiutamente della consistenza e gravità della propria infermità solo dopo le dimissioni dall’Azienda Ospedaliera di Padova perché quest’ultimo ricovero, pur sfortunatamente precedente di pochi mesi il decesso del AR, non aggiungeva elementi ulteriori, almeno dal punto di vista della storia clinica del paziente, ad un quadro di gravità già formulabile e percepibile dall’interessato fin dal luglio del 2000.
Valga, sul punto, quanto è stato scritto dai sanitari nel verbale del 15 aprile 2003, laddove si evidenzia che “ è documentato in letteratura come il blocco atrioventricolare ( BAV) è dovuto ad una anomala conduzione degli stimoli atriali ai ventricoli, che può configurarsi fino ad un’assenza completa di conduzione di ogni stimolo atriale. Nell’adulto la cardiopatia ischemica è fra le sue cause più comuni attraverso la necrosi delle due branche del fascio di His e/o l’aumento del tono vagale e/o l’ischemia della giunzione AV. La compromissione della funzione cardiaca derivante da tale patologia può esitare conseguentemente nella insorgenza di edema polmonare acuto e arresto cardiocircolatorio ).
La lettura di queste considerazioni medico legali conferma la gravità in sè del blocco atrioventricolare quale processo patologico che si innesta su una condizione di insufficienza coronarica fino al punto di poter condurre all’arresto cardiocircolatorio.
La motivazione del provvedimento impugnato sfugge pertanto alla censura di essere frutto di un pigro rinvio alle considerazioni medico legali perché proprio questo rinvio appare essere stato opportunamente effettuato per disporre di un adeguato supporto scientifico alla tesi della percepibilità della gravità della situazione fin dal luglio 2000.
Considerazioni non dissimili vanno svolte con riferimento alla censura sviluppata con il secondo motivo di ricorso.
Si sostiene che gli eredi del AR avrebbero avuto piena consapevolezza della effettiva causa del decesso del congiunto non già dalla data di verificazione di quest’ultimo, bensì dal 2 maggio 2003, data, questa, in cui agli eredi veniva comunicato il verbale del Collegio medico legale in cui viene espressamente riconosciuta la interdipendenza fra la patologia causa di morte e quella già indennizzata.
Anche questa doglianza non coglie nel segno.
La norma da applicare alla fattispecie è senz’altro l’art.2, comma 5 del dpr 461/2001, a termini della quale “ La richiesta di equo indennizzo può essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso.”
Si tratta di inequivoca previsione normativa di un termine perentorio entro e non oltre il quale gli eredi di un dipendente deceduto possono avanzare istanza diretta al conseguimento della provvidenza economica in discorso.
Consegue da tanto che le istanze prodotte, rispettivamente, in data 2 maggio 2002 e 5 maggio 2003 dalle eredi del AR devono considerarsi tardive ai sensi della sopra richiamata disposizione normativa, la quale cosa è stata rilevata nel contesto del provvedimento impugnato.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore
Simona De Mattia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/01/2014
IL SEGRETARIO