Decreto cautelare 8 agosto 2016
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2016
Sentenza 28 luglio 2017
Ordinanza cautelare 11 dicembre 2017
Accoglimento
Sentenza 24 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 28/07/2017, n. 9094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9094 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/07/2017
N. 09094/2017 REG.PROV.COLL.
N. 09062/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9062 del 2016, proposto da OF SP e TA IS, rappresentate e difese dagli avvocati Santi Delia, Michele Bonetti, Umberto Cantelli, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Bonetti&Delia in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 47;
IS TA non costituito in giudizio;
contro
Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
RI Zirpoli, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto emesso dal MIUR, Dipartimento per l'Istruzione, Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 496 del 22 giugno 2016 del MIUR recante: “indizione delle procedure di assunzione del personale docente inserito a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 in attuazione dell’articolo 1, quater del D.1. 29 marzo 2016, n. 42 convertito in Legge 26 maggio 2016, n. 89”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2017 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente argomenta di essere idonea al concorso bandito con D.M. 24 settembre 2012, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- serie speciale 25 settembre 2012, n. 75 e ritiene di essere stata pregiudicata per il fatto di avere sostenuto il concorso nelle regioni a più altro tasso di disoccupazione (Sicilia e Campania) per cui impugna le previsioni del D.M. 495/2016 nella parte in cui esclude dall’attribuzione diretta dei posti gli idonei del concorso del 2012 che abbiano già un contratto a tempo indeterminato e prestino quindi già servizio.
L’amministrazione si è costituita in giudizio con atto formale e quindi in vista dell’udienza di merito ha depositato apposita relazione.
Con decreto monocratico l’istanza cautelare urgente è stata accolta (decr. mon. n.4711/2016) e l’accoglimento è stato confermato in sede cautelare con ordinanza n. 6008/2016 con la quale parte ricorrente è stata ammessa a presentare la domanda nell’ambito delle procedure di assunzione del personale docente di cui al decreto n. 496/2016.
Alla pubblica udienza del 16 maggio la causa è stata spedita in decisione.
DIRITTO
Tanto premesso in fatto, in diritto il ricorso non appare meritevole di accoglimento anche sulla base dei precedenti della Sezione su analoghe fattispecie (sent. n. 5500/2017, 5257/2017).
Il Collegio ritiene, in primo luogo, infondate le censure dedotte con il primo motivo di ricorso avverso le disposizioni del D.M. 496/2016 – da identificarsi, specificatamente, nell’art.2 comma 2- che precludono la partecipazione al Piano Straordinario di assunzione per la Scuola dell’infanzia ai docenti iscritti nelle graduatorie di cui al decreto direttoriale del MIUR n. 82/2012 che “ risultino già assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo posto e dal grado di istruzione per i quali sono assunti”.
La ricorrente, infatti, benchè idonea del concorso bandito con D.M. 24 settembre 2012, n. 82 per la scuola dell’infanzia –e, quindi, in astratto appartenente a categoria idonea ad essere ricompresa tra i soggetti destinatari del Piano Straordinario di assunzioni di cui al D.M. n.496/2016, risulta avere partecipato, a domanda, al precedente Piano Straordinario di assunzioni di cui al DDG n.767/2015, attuativo dell’art.1, comma 95, della legge n.107/2015, risultando destinataria di una chiamata per un posto comune nella scuola primaria nella fase C) con conseguente assunzione in servizio con incarico a tempo indeterminato.
Come è noto, il Piano Straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015, pur avendo previsto la partecipazione anche ai docenti della scuola dell’infanzia, non aveva di fatto consentito la partecipazione di tale categoria di docenti alla fase C), per indisponibilità di posti comuni e per la mancata previsione di posti di potenziamento, secondo quanto previsto dalla Tabella 1 allegata al D.D.G. n.767 del 17/07/2015.
Proprio per ovviare a tale situazione, con l’art. 1 quater del D.L. n.42/2016, convertito in legge n.89/2016, il legislatore ha ritenuto di dettare “ Disposizioni riguardanti i docenti della scuola dell'infanzia” , stabilendo che “ Fino all'approvazione delle graduatorie della scuola dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del MIUR n. 82 del 24 settembre 2012 (…), che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del T.U n. 297/94, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della citata legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:
a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima perciascuna regione del 50 per cento dei posti, riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto di cui al comma 2;
b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità attuative del comma 1.
3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 1 sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento.
4. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, anche in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al comma 1, le graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 sono soppresse.
5. Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All' assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria” .
Ciò posto, con l’impugnato D.M. n.496 del 24 giugno 2016 l’amministrazione ha dato attuazione a tale previsione di legge discostandosi tuttavia, in alcuni punti, dalle indicazioni del legislatore.
Ed invero, ha costruito lo speciale “Piano straordinario di assunzione per la scuola dell’infanzia” prevedendo, per i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con DDG n. 82 del 24 settembre 2012 (…), una fase regionale, la cui partecipazione prescinde dalla presentazione di specifica domanda, mediante nomina dei soggetti inseriti in graduatoria sulla base del contingente di cui all’art.3 comma 1, e una fase nazionale, a domanda (che, nel caso in esame, non risulta proposta dalla ricorrente che pur lamenta di non essere risultata destinataria di posti in alcuna regione)per i soggetti che non hanno potuto ottenere l’assunzione nella regione in cui hanno vinto il concorso, una fase nazionale a domanda dell’interessato.
In secondo luogo, malgrado tale preclusione non sia prevista nella legge, l’amministrazione ha ritenuto che dal Piano di assunzione per la Scuola dell’infanzia dovessero essere esclusi coloro che “ risultino già assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo posto e dal grado di istruzione per i quali sono assunti” e, quindi, anche coloro che fossero stati assunti a tempo indeterminato per effetto del precedente Piano di assunzione di cui alla legge n.107/2015.
Nel silenzio della legge, e nella conseguente sfera di discrezionalità residua dell’amministrazione, il Collegio ritiene di non ravvisare in tale disposizione alcun profilo di eccesso di potere. Al contrario, in considerazione della peculiare finalità dei Piani Straordinari di assunzione, più volte evidenziate nei precedenti della Sezione da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, in nome delle quali si giustificano molteplici deroghe alle regole del reclutamento nella pubblica amministrazione, la preclusione al docente che, sulla base della propria domanda, abbia ritenuto di partecipare ad un Piano Straordinario di assunzione accettando la conseguente chiamata in servizio, di partecipare ad un successivo Piano Straordinario di assunzione appare del tutto ragionevole.
Diversi, infatti, sono i principi che regolano tale peculiare forma di reclutamento rispetto al concorso pubblico, con riferimento al quale è stata sollevata la questione dell’illegittimità costituzionale della disposizione che preclude ai docenti già di ruolo la partecipazione al concorso.
Precisato che le ragioni della mancata chiamata delle ricorrenti a ricoprire un posto vacante per la Scuola dell’infanzia risiede nella ragione che le stesse risultano già assunte in servizio su posto comune, consegue la carenza di interesse di parte ricorrente a censurare l’illegittimità dell’art. 3 del D.M. 496/2016, nella parte in cui stabilisce che vengono destinati alla nomina dei docenti ancora inseriti nella graduatoria di merito della scuola dell’infanzia del predetto concorso un numero di posti pari al 50% dei posti di tipo comune vacanti e disponibili per l’a.s. 2016/2017, senza escludere i vincitori del predetto concorso che, a differenza dei meri “idonei”, dovrebbero essere comunque assunti per “scorrimento” sulla base della vigenza triennale della graduatoria.
Analogamente, parte ricorrente nel presente giudizio non ha alcun interesse concreto e attuale a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art.1, comma 113, lett.a) della legge n.107/2015, atteso che la pretesa allo scorrimento della graduatoria del concorso di cui al DDG 82/2012, di cui parte ricorrente ribadisce la validità triennale malgrado le modifiche introdotte dalla legge n.107 (secondo cui tali graduatorie perderanno efficacia al momento della pubblicazione della graduatoria di merito del concorso indetto con DDG 105 del 23.02.2016), avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotta da parte ricorrente con l’impugnativa del D.D.G. 105 del 23.02.2016 con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami finalizzati alla copertura di n.6.933 posti comuni nelle scuole dell'infanzia, che ha determinato la lesione di parte ricorrente dell’interesse al reclutamento allo scorrimento da graduatoria di merito, diversamente dal D.M. 496/2016 che ha ad oggetto il diverso discorso del reclutamento tramite Piano straordinario di assunzione. Sul punto, quindi, non può trovare accoglimento la tesi di parte ricorrente secondo cui l’interesse all’impugnativa del DDG 105/2016 sarebbe sorto, in capo alla ricorrente, solo con la pubblicazione del DM 496/2016.
Ne consegue la tardività delle censure dedotte con il terzo e il quarto motivo del ricorso, volte a contestare la decisione dell’amministrazione di bandire detto concorso, malgrado la vigenza triennale della richiamata graduatoria e l’irrilevanza, nel presente giudizio, della questione di legittimità costituzionale proposta.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto e con esso, per mancanza dei presupposti costitutivi della fattispecie, anche la domanda di risarcimento del danno.
Considerata la novità della questione, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO