Decreto cautelare 24 aprile 2015
Ordinanza cautelare 15 maggio 2015
Decreto cautelare 3 giugno 2015
Ordinanza cautelare 26 giugno 2015
Sentenza 17 settembre 2018
Decreto decisorio 14 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 17/09/2018, n. 5516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5516 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/09/2018
N. 05516/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00609/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 609 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NI PA, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Camarca, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Reggia di Portici n. 69;
contro
COMUNE DI ARZANO, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Messina, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli al Viale A. Gramsci n. 19;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
a) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Arzano n. 29 del 10 novembre 2014, recante l’ingiunzione di demolizione di opere abusive realizzate nel territorio comunale alla Via II Traversa Vicinale Tavernola n. 4;
b) di ogni altro atto alla stessa preordinato, presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
c) della nota dirigenziale del Comune di Arzano prot. n. 9563 dell’8 maggio 2015, con la quale è stata disposta l’archiviazione della CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) presentata dal ricorrente in data 8 gennaio 2015, avente ad oggetto la parziale sanatoria delle opere abusive contestate e la parziale ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 29 del 10 novembre 2014;
d) della nota dirigenziale del Comune di Arzano prot. n. 538 del 12 gennaio 2015, recante il preavviso di rigetto della CILA di cui sopra;
e) del verbale della Polizia Municipale del 15 aprile 2015, recante l’accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 29 del 10 novembre 2014;
f) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2018 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in trattazione, come integrato dai motivi aggiunti, il ricorrente, che espone di essere comproprietario di un fabbricato di due piani fuori terra ubicato in Arzano alla Via II Traversa Vicinale Tavernola n. 4, impugna l’ordinanza dirigenziale del Comune di Arzano n. 29 del 10 novembre 2014, con la quale gli è stata ingiunta la demolizione di alcune opere abusive poste in essere in un locale a piano terra del predetto fabbricato, asseritamente finalizzate, in assenza di permesso di costruire, al cambio di destinazione d’uso da deposito ad abitazione. Nello specifico, le opere contestate sono così descritte: i) “Realizzazione di tramezzature interne tanto da ottenere un salone con angolo cottura, tre camere e 2 bagni.”; ii) “chiusura di n. 2 lumi ingredienti e la creazione di n. 3 finestre posizionate in due delle camere e nel bagno, con affaccio sulla parte retrostante del fabbricato.”.
L’impugnativa ricomprende le note dirigenziali inerenti all’archiviazione della CILA, successivamente presentata dal ricorrente per ottenere la parziale sanatoria delle opere abusive (con riguardo, in particolare, alla tramezzatura interna, alla rete impiantistica e alle opere di rifinitura), nonché il verbale della Polizia Municipale meglio in epigrafe individuati.
L’intimata amministrazione comunale eccepisce nei suoi scritti difensivi l’infondatezza dell’impugnativa.
Parte ricorrente controdeduce e insiste nelle sue ragioni con ulteriori memorie difensive.
Le istanze cautelari proposte in corso di giudizio sono state respinte dalla Sezione con ordinanze n. 996 del 15 maggio 2015 e n. 1254 del 26 giugno 2015.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 22 maggio 2018.
2. In via preliminare, va chiarito che l’unico provvedimento passibile di cognizione è l’ordinanza di demolizione n. 29/2014, dal momento che sui rimanenti atti gravati non può intervenire alcuna pronuncia di merito, essendo le relative impugnative inammissibili per le ragioni che si andranno di seguito sinteticamente ad esporre con riferimento ad ogni singola determinazione: 1) nota dirigenziale prot. n. 9563 dell’8 maggio 2015 di archiviazione della CILA: carenza di interesse all’impugnativa, perché nella specie si tratta di atto non avente natura provvedimentale e, quindi, di un atto privo di autonoma lesività. Invero, l’atto con cui l’amministrazione comunale respinge (archiviando o dichiarando irricevibile/improponibile) una CILA presentata per l’effettuazione di alcuni lavori non ha valore provvedimentale, bensì di semplice avviso, privo di esecutorietà, circa la (non) regolarità delle opere oggetto di comunicazione, vertendosi in ambito di attività di edilizia libera e non essendo, peraltro, legislativamente previsto che il comune debba riscontrare le comunicazioni di attività di tal fatta con provvedimenti di assenso o di diniego. Resta, beninteso, fermo l’esercizio del potere sanzionatorio nel caso in cui l’attività libera non coincida con l’attività ammessa (cfr. TAR Veneto, Sez. II, 15 aprile 2015 n. 415); 2) nota dirigenziale prot. n. 538 del 12 gennaio 2015 di preavviso di rigetto della CILA: a maggior ragione, carenza di interesse all’impugnativa per gli stessi motivi da ultimo esplicitati; 3) verbale della Polizia Municipale del 15 aprile 2015, recante l’accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 29/2014: carenza di interesse all’impugnativa, trattandosi di atto non dotato di lesività. Infatti, il verbale di accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione ha valore di atto endoprocedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell’ente comunale, ed ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, alla quale non è attribuita la competenza all’adozione di atti di amministrazione attiva, all’uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa faccia proprio l’esito delle predette operazioni attraverso un formale atto di accertamento (nella specie non ancora intervenuto); ne discende che, in quanto tale, detto verbale non assume quella portata lesiva che sia in grado di attualizzare l’interesse alla tutela giurisdizionale, portata lesiva invece ravvisabile soltanto nell’atto formale di accertamento ex art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, con cui l’autorità amministrativa recepisce gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e forma il titolo ricognitivo idoneo all’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17 giugno 2014 n. 3097; TAR Sicilia Catania, Sez. I, 23 aprile 2015 n. 1118; TAR Campania Napoli, Sez. VII, 4 giugno 2014 n. 3067).
3. Perimetrato l’ambito del giudizio al suindicato provvedimento di demolizione, si può dare corso allo scrutinio delle censure complessivamente articolate avverso quest’ultimo, le quali sono così riassumibili:
a) l’ordinanza di demolizione ha perso efficacia, in quanto superata dalla CILA presentata dal ricorrente, con cui si è dato corso alla sanatoria, seppur parziale, delle opere abusive, oltre alla demolizione di quelle non sanabili;
b) nell’ordinanza si fa erroneo riferimento alla pendenza di un’istanza di condono del 1995 sull’immobile interessato dalle opere abusive, mentre su tale istanza è già intervenuto un provvedimento silenzioso di accoglimento, essendo stata versata interamente l’oblazione ed essendo abbondantemente decorsi i 24 mesi dalla presentazione della domanda;
c) a fronte della presentazione della CILA, l’amministrazione era tenuta a revocare il provvedimento demolitorio o, quanto meno, a sospenderlo.
Tutte le prefate censure non meritano condivisione per le ragioni di seguito esplicitate.
4. Non è convincente la tesi del superamento degli effetti dell’ordinanza di demolizione ad opera della CILA, innanzitutto perché, come sopra accennato, tale comunicazione e gli atti comunali di riscontro della stessa sono privi di valore provvedimentale e, quindi, inidonei ad inibire l’efficacia propria di un formale provvedimento amministrativo quale l’ordine demolitorio.
4.1 In secondo luogo, giova osservare che nella fattispecie la sanatoria, anche parziale, delle opere abusive contestate, poteva essere ottenuta solo per il tramite di un provvedimento di accertamento di conformità emesso ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e non mediante una CILA, trattandosi di lavori eseguiti senza il previo permesso di costruire. Difatti, nel ponderare l’impatto urbanistico di un intervento edilizio consistente, come nella specie, in una pluralità di opere deve effettuarsi una valutazione globale delle stesse, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l’effettiva portata della complessiva operazione posta in essere. Ne discende che i singoli abusi eseguiti vanno riguardati nella loro interezza e, proprio perché visti nel loro insieme, possono determinare quella complessiva alterazione dello stato dei luoghi che legittima la sanzione demolitoria applicata e persuade della sua appropriatezza e proporzionalità rispetto a quanto realizzato (cfr. TAR Puglia Bari, Sez. III, 9 aprile 2015 n. 577; TAR Toscana, Sez. III, 30 gennaio 2012 n. 199; TAR Campania Napoli, Sez. VI, 9 novembre 2009 n. 7053).
Pertanto, una volta preso atto della valutazione di generale (e inscindibile) illiceità degli interventi effettuata nello specifico dall’amministrazione comunale, tali da comportare una radicale modificazione dello stato dei luoghi attraverso il cambio di destinazione d’uso di un deposito in unità abitativa, modificazione necessariamente subordinata, nella sua interezza, al previo ottenimento del permesso di costruire, si deve ritenere, pena il sostanziale svuotamento ex post dei meccanismi sanzionatori individuati dalla legge, che tale inscindibilità debba accompagnare pure la fase di sanatoria, per cui non può prescindersi dal rilascio del permesso di costruire, sotto forma di accertamento di conformità, anche per dare positivo esito alla regolarizzazione parziale delle opere abusive richiesta dal ricorrente.
4.2 In definitiva, sotto entrambi i profili esaminati la CILA in questione si palesa consustanzialmente inadatta a determinare la parziale sanatoria delle opere abusive, con la conseguenza che la gravata ordinanza di demolizione conserva intatta tutta la sua efficacia prescrittiva.
5. Inammissibile per difetto di attuale interesse si profila la doglianza in ordine alla riscontrata pendenza dell’istanza di condono, configurandosi tale rilievo come sostanziale obiter dictum, di per sé totalmente estraneo al corredo motivazionale ed istruttorio posto alla base del provvedimento demolitorio.
6. Infine, alla luce di quanto già esposto sulla portata della CILA in relazione all’ordine di demolizione, non assume alcuna plausibilità la tesi del doveroso intervento in autotutela dell’amministrazione al fine di privare quest’ultimo dei suoi effetti tipici.
7. In conclusione, resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere respinto siccome infondato.
Le spese processuali devono essere addebitate alla soccombente parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere in favore del Comune di Arzano le spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dell'Olio | Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO