Sentenza 12 ottobre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 12/10/2020, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/10/2020
N. 00352/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR IA GI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Savigni e Renato Bocina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
-del decreto del Ministero della Difesa -dir.gen. previdenza militare e leva – II reparto- 7° divisione- I sezione n. 2152/N dell'1.8.2019, notificato al ricorrente in data 6.8.2019, nonché, in parte qua e per quanto occorrer possa, del verbale della Commissione Medico Ospedaliera presso il Dipartimento Legale di Medicina Legale di Padova n. ACMO 181837 dell'11.9.2018,
nonché di ogni altro o provvedimento comunque presupposto, connesso o conseguenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 il dott. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, caporal maggiore capo dell’Esercito, impugna il provvedimento in epigrafe con cui gli è stata negata la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità consistente nell’impianto di una -OMISSIS-, interdipendente da causa di servizio in quanto derivante da un precedente trauma contusivo.
Pur se gli organi sanitari militari (CMO e CVCS) avevano riconosciuto che l’infermità era derivata dal trauma precedentemente patito in servizio, il dirigente del Ministero ha accolto l’istanza del ricorrente ai soli fini del trattamento pensionistico di privilegio, ma ha negato l’equo indennizzo perché l’istanza di accertamento è stata presentata tardivamente (il 30.8.2018) oltre il termine perentorio di sei mesi fissato dall’art. 2 del d.p.r. 461/2001, da quando il militare aveva acquisito piena conoscenza della natura del male (cioè il 24.1.2018, data dell’intervento operatorio).
A sostegno del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma II e VI D.P.R. 29.10.2001 n.461 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità manifesta, nell’assunto che il termine semestrale per la presentazione della domanda di equo indennizzo decorrerebbe dalla data di comunicazione dell’esito dell’istanza di riconoscimento della causa di servizio e non dalla conoscenza della patologia sofferta, potendo quindi essere contestuale o successiva.
L’Amministrazione, costituita in giudizio ha controdedotto puntualmente osservando che in data 24.1.2018 il militare è stato sottoposto all’intervento -OMISSIS-, e quindi sicuramente da quel momento ha avuto conoscenza dell'infermità, da cui decorreva il termine semestrale per presentare la domanda di interdipendenza da causa di servizio, che è stata presentata tardivamente senza che rilevi il rispetto del termine per la connessa istanza di equo indennizzo.
Il ricorso è infondato.
Invero il ricorrente con un unico atto datato 30.8.2018 ha chiesto sia “di valutare se vi sia interdipendenza tra la mia attuale patologia (-OMISSIS-sx) ed il trauma contusivo ginocchio sx documentato con modello "C" n°309 datato 05/07/2017 rilasciato dal Dipartimento Militare di Medicina legale di Padova” sia “l'ascrivibilità a tabella e l'eventuale concessione di equo indennizzo”.
E’ quindi pacifico che la domanda di interdipendenza da causa di servizio è stata presentata oltre il termine semestrale dalla conoscenza della relativa infermità, termine fissato dal comma 1 del d.p.r. 461/2001 secondo cui “…la domanda [ per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio ], ai fini della concessione dei benefìci previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento”.
L’argomento svolto dal ricorrente fa leva invece sul comma III dell'art. 2 del DPR 461/2001 il quale prevede che “La presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui agli articoli 7, comma 2, e 8, comma 2; in quest'ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo” e sul comma VI del già citato art. 2 DPR 461/2001 il quale prescrive che la richiesta di equo indennizzo “deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, da cui sia derivata una menomazione ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7”.
Nel caso all’esame - sostiene il ricorrente – la domanda di equo indennizzo è stata presentata tempestivamente rispetto alla definizione del procedimento di riconoscimento dell’interdipendenza da causa di servizio.
Tale argomentazione non può essere condivisa perché l’impugnato provvedimento di diniego dell’equo indennizzo è fondato, non sulla tardività della relativa istanza, ma sulla tardività della presupposta istanza di riconoscimento dell’interdipendenza da causa di servizio della patologia (le due istanze, come detto, sono state presentate dal militare contestualmente, con l’unico atto del 30.8.2018).
L’argomentazione di parte ricorrente, che mira a valorizzare la distinzione e la connessione tra la procedura per la richiesta dell'equo indennizzo e quella per il riconoscimento della interdipendenza con la preesistente infermità, e ne trae la conseguenza dell’illegittimità del provvedimento impugnato, non ha quindi alcun rilievo visto che è pacifico: a) che il riconoscimento dell’interdipendenza da causa di servizio è il presupposto per la richiesta contestuale o successiva dell'equo indennizzo e b) che il termine di 6 mesi per la presentazione della domanda di riconoscimento dell’interdipendenza, di cui qui si discute, ha natura perentoria e tassativa e non è stato rispettato (cfr. per un caso analogo Consiglio di Stato, III, 9/10/2015, n. 468).
Conclusivamente, per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio possono essere compensate attesa la particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR IA GI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore
Luca Emanuele Ricci, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Stevanato | Oria Settesoldi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.