Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 27/03/2024, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/03/2024
N. 00219/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00431/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia AG
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 431 del 2022, proposto da
IA AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Monaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, Strada Maggiore n. 31;
contro
Università degli Studi Ferrara, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
DE SS, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Ursoleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto rettorale 18/3/2022 n. 413 con il quale sono stati approvati gli atti e l'ordine di preminenza della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, settore concorsuale 04/A2 Geologia Strutturale Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia, Settore scientifico -disciplinare GEO/01 - Paoleontologia e Paleoecologia del Dipartimento di Fisica e Scienza della Terra, indetto con avviso sull'Albo di Ateneo, rep. 543/2021, prot. 114286 del 28/6/2021;
- degli atti e del giudizio della Commissione Giudicatrice, come sopra approvati;
- nonché di tutti gli atti connessi, presupposti o conseguenti a quelli impugnati e comunque di tutti gli atti procedimento concorsuale come sopra individuato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi Ferrara e di DE SS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.6.2022, IA AN, professore associato di Paleontologia e Paleoecologia presso il Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Ferrara, ha impugnato il decreto rettorale n. 413 del 18.3.2022 di approvazione degli atti e dell’ordine di preminenza della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 04/A2 - Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia, SSD GEO/01 - Paleontologia e Paleoecologia del Dipartimento di Fisica e Scienza della Terra, nonché tutti gli atti e i giudizi espressi dalla Commissione Giudicatrice.
Va premesso che l’Università di Ferrara indiceva una procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di prima fascia per il SSD sopra indicato, alla quale presentavano domanda di partecipazione due candidati, l’odierna ricorrente e il prof. DE SS; all’esito della procedura comparativa, la Commissione individuava nel prof. SS il candidato maggiormente qualificato a ricoprire la posizione indicata nel bando e stabiliva, quindi, il seguente ordine di preminenza: 1. prof. DE SS; 2. prof.ssa IA AN.
La ricorrente, in punto di fatto, ha esposto che l’esame della procedura evidenzierebbe plurime anomalie di giudizio (dalla ricorrente ivi specificate) che inficerebbero il risultato finale, potendosi rilevare risvolti non solo errati ma anche squilibrati e quindi illegittimi giudizi di modalità applicative delle disposizioni procedurali non facilmente spiegabili se non con un intento non tanto dissimulato di portare al primo posto il concorrente meno titolato.
Tanto premesso la ricorrente, ritenendo inficiati i giudizi espressi dalla Commissione, ha denunciato i seguenti vizi: “ - violazione di legge: art. 3 della legge generale 7/8/1990 n. 241 e art. 16 della legge 240 del 2010; eccesso di potere difetto di motivazione, difetto di istruttoria ed errore sui presupposti di fatto e di diritto con particolare riferimento all'analisi della produzione scientifica, dell'attività didattica e dei curricula, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, sviamento logico e di potere, violazione DPR 4/4/2016, n. 95, D.M. Miur 7/6/2016 n. 120 e 8/8/2018 n. 589, d.d. (decreto direttoriale) 9/8/2018 n. 2175 ”.
Si è costituita in giudizio l’Università di Ferrara, con il patrocinio dell’avvocatura dello Stato, la quale ha puntualmente contestato le censure avversarie, chiedendone il rigetto per infondatezza.
Anche il controinteressato SS si è costituito in giudizio, eccependo, preliminarmente, l’improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione dei successivi atti dell’Ateneo inerenti la propria assunzione come professore di prima fascia, in particolare del verbale del Consiglio del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra del 9.05.2022, della Delibera del Senato Accademico n. 344 del 9.09.2022, della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 478 del 9.09.2022 e del successivo Decreto Rettorale di nomina del 15.09.2022; nel merito, ha contestato le censure formulate in ricorso in quanto infondate.
In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato ulteriori memorie difensive con cui hanno ribadito le rispettive argomentazioni e replicato a quelle avversarie.
Alla Pubblica Udienza del 20 dicembre 2023, il ricorso è passato in decisione come da verbale di causa.
Si può prescindere dall’esame dall’eccezione di improcedibilità sollevata dal controinteressato, atteso che il ricorso risulta infondato nel merito.
Nel proprio articolato motivo di ricorso la ricorrente ha ricordato che il bando prevede che la Commissione effettui una valutazione comparativa dei candidati prendendo in considerazione il curriculum, la produzione scientifica e l’attività didattica, precisando, altresì, che le valutazioni dei concorrenti dovrebbero essere effettuate verificando le citazioni e l'H-index su banca dati Scopus e Web of Sciences, mentre l’impact factor e i quartili, che soccorrono per la valutazione oggettiva delle riviste su cui i lavori vengono pubblicati, risulterebbero da Journal of ON (JCR) oppure Simago; la Commissione, però, non avrebbe effettuato le opportune verifiche con controlli su banche dati omogenee ma avrebbe preso i dati di volta in volta cambiando banca dati a suo piacimento; quando i dati non risultavano coerenti con il fine perseguito, la Commissione avrebbe “forzato” gli esiti e creato ulteriori parametri.
Tanto precisato, la ricorrente ha contestato i giudizi della Commissione in relazione ai tre ambiti di valutazione, rappresentati dall’attività didattica, dall’attività di ricerca e dalle pubblicazioni.
In particolare, con riferimento al primo profilo, la valutazione sull’attività didattica sarebbe approssimativa e carente sotto il profilo istruttorio; inoltre, non si sarebbe potuto attribuire alcuna rilevanza all’insegnamento secondario -preso, invece, in considerazione con valenza decisiva in relazione al candidato SS-, parametro di valutazione non previsto e non ammesso; i corsi universitari tenuti dal SS sarebbero 36 (così da curriculum), quelli della ricorrente sarebbero invece ben 47; la Commissione dà conto, nella valutazione analitica, della partecipazione del SS alle commissioni per gli esami di profitto di cui, però, non vi sarebbe traccia nel suo curriculum, attività, invece, svolta dalla ricorrente; non sarebbe adeguatamente evidenziata la diversità tra i due candidati in relazione all’assistenza a tesi di laurea magistrale e dottorato, atteso che la ricorrente vanta un numero ben superiore rispetto a quello del controinteressato (45 tesi e 3 dottorati, rispetto alle 12 tesi e 4 dottorati del SS).
Con riferimento all’attività di ricerca la ricorrente lamenta che la Commissione ha evidenziato che il SS avrebbe ricevuto ripetuti incarichi presso università giapponesi per 20 mesi, rilievi che sarebbero erronei in quanto tale attività consisterebbe, in realtà, nell’aver svolto ricerca per 20 mesi e non nell’aver ricevuto “incarichi di ricerca”; di contro, non sarebbe stata evidenziata l’attività svolta dalla ricorrente fin dal 1999 con collaboratori internazionali; la Commissione ha evidenziato che entrambi i candidati hanno effettuato relazioni in contesti internazionali, ma non avrebbe dato conto del numero di quelle svolte dalla ricorrente e sarebbe rimasta sul vago con riferimento alle attività svolte dal SS; la Commissione avrebbe considerato che il controinteressato è membro del comitato editoriale di tre riviste internazionali (due delle quali, peraltro, prive di impact factor), ma avrebbe ignorato che la ricorrente è associate editor di una autorevole rivista internazionale; quanto al ruolo di editore di volumi speciali, sei dei sette citati dal candidato SS sarebbero volumi degli Annali dell’Università di Ferrara, di scarsa diffusione e privi di impact factor; la ricorrente, invece, è stata editore per due volumi speciali su riviste di elevato impact factor, nonché su un volume dei rendiconti on line della Società Geologica Italiana di ben più ampia diffusione rispetto agli Annali dell’Università di Ferrara; la Commissione, inoltre, avrebbe ignorato che alla ricorrente è stata affidata la revisione di 23 domande di progetti di ricerca di cui 8 internazionali nonché la valutazione di due Young Reserchears R. VI IN e che alla medesima sono stati affidati rilevanti ruoli per l’Ateneo (Vice direttrice del Dipartimento di Scienza della Terra, Membro del Consiglio della Ricerca e del Senato Accademico, membro del Comitato per l'Assicurazione della Qualità della Ricerca del Dipartimento di afferenza); sarebbero stati ignorati anche altri titoli, invece considerati favorevolmente in altre procedure concorsuali del tutto analoghe; nel complesso gli incarichi del controinteressato SS sarebbero di minor prestigio di quelli della ricorrente.
Quanto alle pubblicazioni, infine, in maniera apodittica ed erronea la Commissione avrebbe ritenuto prevalenti quelle del controinteressato; in particolare, le 25 pubblicazioni indicate dalla ricorrente sarebbero ripartite in maniera omogena negli anni fino al 2020-2021, mentre quelle del SS non superano il 2013, per cui sarebbe illogico premiare chi dal 2013 non ha pubblicato nulla di rilevante, così come conferire una “patente” di continuità a chi non ha prodotto nulla di significativo dal 2013 in poi; la Commissione ha rilevato a carico della ricorrente una discontinuità nell’impiego come ricercatrice di 10 anni, laddove per il SS la discontinuità “annuale” sarebbe di soli 3 anni; tali dati sarebbero stati estrapolati dalla banca dati “Scopus”, ignorando, invece, i curricula da cui emergerebbe che la discontinuità “annuale” sarebbe di un solo anno per la ricorrente e di due per il SS; diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione, i lavori più significativi del SS sarebbero 14 (come “prima firma”) e non 17 (non essendo rilevante il ruolo di “corrispondente”), mentre quelli della ricorrente (anche più recenti) sarebbero 15; anche il calcolo delle citazioni valutabili sarebbe errato, essendo a favore della ricorrente e non del SS, non potendosi fare un calcolo meramente matematico.
Le articolate censure formulate nell’unico motivo di ricorso non sono condivisibili.
Giova premettere, in linea generale, che per giurisprudenza consolidata le valutazioni espresse dalle commissioni esaminatrici nei concorsi universitari sono soggette al sindacato del giudice amministrativo nei limiti dell’irragionevolezza, dell’arbitrarietà, del rilievo di macroscopici errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili e della violazione del principio di par condicio competitorum , senza che ciò determini uno sconfinamento nello spazio insindacabile del merito amministrativo; è stato, invero, osservato che “Nelle valutazioni comparative dei concorsi universitari, il giudizio finale della commissione di concorso rappresenta il frutto di una valutazione complessiva tra i candidati, espletata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati, ed è connotata da ampia discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo qualora risulti inattendibile, illogica o manifestamente contraddittoria” ( TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 4 febbraio 2022, n. 413 ; nello stesso senso, TAR Campania, Napoli, sez. II, 3 marzo 2023, n. 1392 ); ancora, è stato di recente autorevolmente ribadito che “le valutazioni della Commissione nell'ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell'esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. (…) tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice” ( Consiglio di Stato, sez. VII, 7 agosto 2023, n. 7586 , che richiama Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598 ).
Alla luce degli esposti principi, dunque, deve osservarsi che ogni censura formulata in ricorso che si estrinseca in una ritenuta superiorità qualitativa dell’attività e della produzione della ricorrente rispetto a quella del controinteressato si risolve, in mancanza dei ricordati presupposti, in una personale –e quindi inammissibile- auto valutazione diretta a sostituire il giudizio tecnico – discrezionale espresso dalla Commissione.
Nel caso in esame - come meglio si dirà in relazione alle singole contestazioni –non si rinvengono profili di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà ovvero evidenti errori di fatto che consentano di censurare le valutazioni espresse dalla Commissione.
Tanto premesso in via generale, si rileva che la censura relativa ad una asserita “forzatura” dei criteri da parte della Commissione risulta del tutto generica e indeterminata, atteso che non sono indicati con precisione quali sarebbero i criteri aggiuntivi, rispetto a quelli fissati nella seduta del 29.9.2021 (allegato A al verbale n. 1), che la Commissione avrebbe introdotto in sede di valutazione dei candidati.
La detta censura, pertanto, risulta inammissibile per genericità.
Passando alle specifiche censure relative ai tre ambiti di valutazione, si osserva quanto segue.
In relazione all’attività didattica, si rileva che la Commissione, come emerge dal verbale n. 1 - allegato A, aveva precisato che si sarebbe tenuto conto del “ numero di moduli/corsi tenuti e continuità nella tenuta degli stessi ”, indicazione di carattere generale, riferita a tutti i corsi tenuti presso l’Ateneo, quindi anche ai corsi universitari relativi all’insegnamento secondario (corsi SISS -Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario, TFA - tirocinio Formativo Attivo e PAS – Percorsi Abilitativi Speciali); trattasi di corsi erogati dall’Università e affidati alla docenza universitaria che rientrano a pieno titolo tra quelli oggetto di valutazione da parte della Commissione, senza che ciò implichi una violazione dei criteri a suo tempo stabiliti, ovvero l’introduzione di criteri nuovi. La considerazione di parte ricorrente secondo cui tali corsi sarebbero “di dubbia rilevanza” integra una valutazione del tutto personale, diretta a sostituire il giudizio della Commissione e, come tale, non ammissibile in questa sede.
Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, oltre tutto, dal giudizio espresso dalla Commissione non emerge che l’espletamento dell’attività didattica per l’insegnamento secondario abbia rivestito un ruolo decisivo e determinante nell’individuazione del candidato ritenuto migliore, atteso che la Commissione, nell’ambito della comparazione dei curricula, ha semplicemente evidenziato che il candidato SS –a differenza della ricorrente –ha svolto corsi anche in tale ambito.
Con riferimento alla doglianza relativa al (maggior) numero di corsi tenuti dalla ricorrente rispetto al controinteressato, si rileva che la Commissione ha dato atto che entrambi “ hanno tenuto numerosi insegnamenti per diversi corsi di lauree dell’Università di Ferrara ”; come rilevato dal controinteressato, peraltro, il mero numero di corsi, in sé considerato, non assume particolare rilievo ove non sia specificata la modalità di calcolo degli stessi e riportato il reale numero di insegnamenti: un elevato numero di corsi, infatti, potrebbe dipendere dalla mera moltiplicazione del medesimo corso per gli anni di docenza e potrebbe essere meno significativo di un minor numero di corsi riferiti, però, a differenti insegnamenti (nel proprio curriculum SS indica ben 8 insegnamenti differenti). In buona sostanza, il mero riferimento al maggior numero di corsi effettuati, senza ulteriori specificazioni, non integra un elemento da cui poter dedurre una illogica o irrazionale valutazione operata dalla Commissione.
La ricorrente lamenta, inoltre, che nel giudizio analitico la Commissione avrebbe dato conto della partecipazione del controinteressato alle commissioni per gli esami di profitto, circostanza che non emergerebbe dal curriculum del medesimo. La dedotta discrepanza appare strumentale e non è condivisibile, atteso che la suddetta attività è indubbiamente implicita nella titolarità riconosciuta al controinteressato di numerosi insegnamenti, in relazione ai quali, ovviamente, il docente ha effettuato anche i relativi esami di profitto.
Infine, la ricorrente lamenta che non sarebbe stata adeguatamente evidenziata la diversità tra i due candidati in relazione all’assistenza a tesi di laurea magistrale e dottorato (45 tesi e 3 dottorati per la ricorrente, rispetto alle 12 tesi e 4 dottorati del SS).
Anche tale censura è infondata, in quanto smentita per tabulas : in disparte il fatto che il controinteressato ha elencato nel proprio curriculum 14 (e non 12) tesi di laurea e di abilitazione all’insegnamento, la Commissione, nel giudizio analitico, ha dato atto della diversità numerica in questione, laddove in relazione al candidato SS ha precisato che “ ha supervisionato un buon numero di tesi di laurea e quattro tesi di dottorato di ricerca ”, mentre, in relazione alla ricorrente, è stato evidenziato che la stessa “ ha supervisionato un elevato numero di tesi di laurea e tre tesi di dottorato di ricerca ”; dunque, l’utilizzo del termine “ elevato ” rispetto al termine “ buono ” rappresenta la diversità, in favore della ricorrente, del numero di tesi supervisionate.
Anche in relazione al secondo ambito di valutazione (attività di ricerca), le doglianze formulate in ricorso vanno disattese.
Con riferimento alla attività svolta dal SS presso università giapponesi e alla asserita mancata considerazione dell’attività della ricorrente con collaborati stranieri, si rileva, sotto un primo profilo, che aver effettuato pubblicazioni in comune con ricercatori stranieri non implica, in via automatica, l’aver svolto attività di ricerca all’estero; quanto all’attività svolta presso università giapponesi, si osserva che dal relativo curriculum emerge che il controinteressato è stato per sei volte, per la durata di 90 giorni ciascuna, visiting professor presso università giapponesi ivi dettagliatamente indicate, nonché vincitore di una borsa di ricerca JSPS – Japan Society for the Promotion of Sciences della durata di circa 2 mesi: appare, dunque, corretto quanto indicato dalla Commissione nel giudizio analitico ove è precisato che il prof. SS “ha ricevuto ripetuti incarichi di ricerca presso università giapponesi per un periodo complessivo di 20 mesi ”.
Dunque, alcuna irragionevolezza o illogicità emerge dalle valutazioni compiute dalla Commissione, atteso che è indubitabile che il controinteressato abbia ottenuto una borsa di ricerca JSPS e sei inviti come visiting professor provenienti da università giapponesi.
Sotto distinto profilo, appare del tutto generica la censura relativa alla effettuazione, da parte di entrambi i candidati, di relazioni in contesti internazionali: non è dato comprendere, invero, in che termini la circostanza della mancata indicazione del numero di quelle svolte dalla ricorrente e l’asserito vago riferimento alle attività svolte dal SS inficerebbero in maniera plateale il giudizio finale espresso dalla Commissione.
La ricorrente, sotto ulteriore e distinto profilo, lamenta una errata considerazione del ruolo del controinteressato nell’ambito del comitato editoriale di tre riviste internazionali (ritenute di scarso valore) e una mancata corretta valorizzazione del proprio ruolo di associate editor di una autorevole rivista internazionale.
Le censure sono inammissibili in quanto sconfinano nel merito delle valutazioni compiute dalla Commissione, senza peraltro evidenziare che tali valutazioni sarebbero inficiate da evidente irragionevolezza, erroneità, illogicità, ovvero fondate su palesi errori di fatto.
Come già chiarito nelle premesse, il giudizio della Commissione è connotato da discrezionalità tecnica e la parte ricorrente non può pretendere di sostituire le proprie, personali, valutazioni a quelle espresse dall’organo a ciò deputato in mancanza dei presupposti sopra ricordati.
In relazione alla dedotta mancata considerazione di affidamenti di importanti incarichi presso l’Ateneo e di ulteriori titoli valutati anche in altre procedure concorsuali, si osserva che la Commissione, come già evidenziato, ha ampia discrezionalità sia nella determinazione dei criteri di valutazione, sia nell’applicazione degli stessi e nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati; in tale quadro di riferimento, non ha alcun rilievo la circostanza che una differente Commissione, in un differente concorso, abbia ritenuto di valutare un elemento che, al contrario, non è stato predeterminato e successivamente valutato in una diversa procedura. Inoltre, come emerge dal verbale n. 1, nel quale sono stati definiti i criteri di massima, alcun rilievo è stato attribuito a ruoli gestionali rivestiti presso l’Ateneo.
Quanto alla mancata citazione di alcune attività svolte dalla ricorrente, giova ricordare che quello formulato dalla Commissione è un giudizio motivato e complessivo e non analitico; quindi, la circostanza che alcune attività svolte dalla ricorrente non siano state espressamente citate nel giudizio finale espresso dalla Commissione non implica, in via automatica, che esse non siano state oggetto di valutazione, atteso che tali attività devono considerarsi inserite nella valutazione finale come uno degli elementi su cui la stessa è fondata.
Infine, anche le censure relative alla valutazione delle pubblicazioni non sono condivisibili.
Va ricordato, come in precedenza accennato, che il giudizio della Commissione, formulato all’esito delle proprie valutazioni, deve essere ovviamente motivato, ma non analitico; la giurisprudenza ha, infatti, rilevato che “nei concorsi universitari, non possa pretendersi la formulazione di una motivazione analitica, titolo per titolo e pubblicazione per pubblicazione (che sarebbe peraltro di difficile attuazione pratica di fronte a curricula che sono in genere corposi e articolati), essendo all'uopo sufficienti dei giudizi sintetici sui vari candidati che siano in grado di descrivere il complessivo profilo dello studioso, il suo grado di maturità, le sue principali o più ricorrenti tematiche di ricerca, la sua aderenza al profilo oggetto del bando, anche attraverso riferimenti esemplificativi alle pubblicazioni e ai titoli ritenuti di maggiore interesse o il sommario richiamo alla produzione scientifica ritenuta più qualificante“ ( TAR Lazio, Roma, sez. III 16 aprile 2020, n. 3977 ; nello stesso senso TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 13 luglio 2020, n. 534 ).
Tanto precisato in linea generale, si osserva che ogni candidato aveva la facoltà di scegliere le 25 pubblicazioni che, a suo avviso, meglio rappresentavano e caratterizzavano la propria attività di ricerca; la circostanza che il controinteressato abbia indicato pubblicazioni fino al 2013 si giustifica, evidentemente, con il fatto che tali pubblicazioni sono state ritenute dal medesimo di maggior pregio e valore; la omogenea ripartizione negli anni delle 25 pubblicazioni – invocata in ricorso – non è prevista, in realtà, quale requisito o criterio, per cui la Commissione ben poteva esaminare il solo valore delle pubblicazioni presentate, nei limiti del numero massimo consentito.
Diversamente, la continuità nella produzione scientifica – indicata quale criterio sia dal bando (art.7) che dalla Commissione nel verbale n. 1 - va apprezzata sulla base della cronologia risultante dall’elenco completo delle pubblicazioni riferibili al candidato.
Sotto tali profili, pertanto, le censure di parte ricorrente si dimostrano infondate.
Chiarito che quello della continuità nella (intera) produzione scientifica dei candidati era un criterio di valutazione espressamente previsto dalla Commissione (cfr. verbale n. 1 del 29.9.2021), si osserva che la discontinuità nella produzione (10 interruzioni) rilevata a carico della ricorrente è stata correttamente riscontrata dall’esame della banca dati Scopus, modalità di verifica che consente di contemplare l’intera carriera dei candidati, garantendo oggettività di valutazione e di giudizio.
Con riferimento, infine, alle doglianze inerenti al rilievo delle pubblicazioni e alle relative citazioni, si osserva che la Commissione ha evidenziato che le 25 pubblicazioni presentate dal controinteressato “ presentano un grado di originalità, innovatività e rigore superiore rispetto a quelle della candidata AN. Anche la collocazione editoriale delle 25 pubblicazioni, sia in termini di quartili delle riviste che di impact factor, risulta leggermente superiore quella del candidato SS ” per poi aggiungere che “ Il candidato SS risulta primo autore o corrispondente in 17 delle pubblicazioni presentate, mentre la candidata AN in 15 pubblicazioni. Il numero complessivo di citazioni raccolte dalle 25 pubblicazioni presentate risulta leggermente superiore per il candidato SS (10066 contro 1037; Scopus luglio 2021) ”.
Ebbene, sotto un primo profilo si rileva che non possono trovare accoglimento le censure inerenti la valutazione compiute dalla Commissione in ordine al pregio delle pubblicazioni esaminate, atteso che tali censure impingono il merito del giudizio espresso dalla Commissione medesima.
Nemmeno paiono condivisibili le doglianze relative al ruolo di “corrispondente”, indebitamente sminuito in ricorso, atteso che tale ruolo, di contro, appare di tutto rilievo, essendo finalizzato al successo e alla bontà della pubblicazione, seguendone tutte le vicissitudini editoriali (cfr. la definizione di corresponding autohr fornita dalle parti resistenti, come ripresa dall’editore “Elsevier”).
Quanto, infine, alle citazioni, si osserva che il dato aritmetico non è contestato neppure dalla ricorrente; giova ricordare, a tale proposito, che la scelta delle 25 pubblicazioni da presentare in sede concorsuale era lasciata alla discrezionalità dei candidati, i quali, sulla base delle proprie valutazioni, hanno presentato quelle ritenute più meritevoli; se, dunque, le pubblicazioni presentate dalla ricorrente riportano un numero inferiore di citazioni rispetto a quelle proposte dal controinteressato (ad esempio perché più recenti rispetto a quelle più risalenti nel tempo del SS), non può pretendersi di rinvenire una illegittima attività della Commissione nel calcolo delle citazioni, atteso che la ricorrente era (o doveva essere) ben consapevole della rilevanza e della data di pubblicazione della propria produzione scientifica che, liberamente, è stata presentata in sede concorsuale.
Anche tali ultime doglianze, pertanto, vanno disattese.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, emerge che il giudizio espresso dalla Commissione non risulta viziato nei termini prospettati in ricorso, né le valutazioni tecnico discrezionali ivi espresse risultano inficiate da profili di evidente erroneità, irragionevolezza o illogicità.
In conclusone, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto, unitamente a tutte le domande in esso formulate.
La complessità e la peculiarità della vicenda consente di interamente compensare le spese di causa tra tutte le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia AG (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO